Immigrazione clandestina
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LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE
Il disegno di legge sulla sicurezza approvato in via definitiva
dal Senato il 2 luglio 2009 presenta tre linee guida: contrasto all'immigrazione
clandestina, lotta alla criminalità, sicurezza pubblica.
In sintesi, le principali
novità per quanto riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, raggruppate
nel primo articolo del ddl sicurezza, riguardano il permesso di soggiorno a punti,
l'introduzione del reato di clandestinità e il contributo per ottenere il titolo
di soggiorno.
Innanzitutto, arriva un contributo di 200 euro per la richiesta
di cittadinanza da parte di stranieri, mentre per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno è previsto un contributo da un minimo di 80 a un massimo
di 200 euro.
Istituito un accordo di integrazione, che il cittadino straniero
deve obbligatoriamente sottoscrivere per il rilascio del permesso di soggiorno.
È una sorta di "patente a punti" per l'immigrato, racchiusa nell'accordo di integrazione:
ci sono dei crediti, conseguibili nell'arco di validità del titolo di soggiorno
richiesto.
La perdita dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno.
Rischia, poi, da 3 a 6 mesi di reclusione chiunque per trarne ingiusto profitto,
affitti un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno.
Prevista
una stretta sul money transfer.Gli agenti in attività finanziaria che prestano
servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money
transfer) sono obbligati ad acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo
di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.
Il mancato rispetto della disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco
degli agenti in attività finanziaria.
Sul fronte matrimonio, lo straniero
che vuole contrarre matrimonio in Italia deve esibire, oltre al nulla osta dell'autorità
competente nel proprio paese, un documento che attesti la regolarità del soggiorno
nel territorio italiano.
Per l'assunzione di stranieri fuori quota, ossia
ulteriori rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale, la
richiesta di nullaosta al lavoro viene sostituita da una semplice comunicazione
da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori (dirigenti o
personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti che operano
nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici.
Il disegno
di legge modificata anche la procedura di ricorso giurisdizionale contro le decisioni
sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato. In particolare la notifica
del ricorso e della data dell'udienza sono oggi comunicati dal tribunale alle
commissioni territoriale o nazionale, a seconda del tipo di ricorso; la modifica
dispone che siano notificati al ministero dell'Interno presso le commissioni territoriali
o nazionali. Si prevede la partecipazione al giudizio, solo in primo grado, del
ministero dell'Interno, attraverso un rappresentante designato dalla Commissione
nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. In questo caso si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Anche la sentenza è notificata al ministero dell'Interno tramite le commissioni.
Il ministero dell'Interno può presentare ricorso avverso la sentenza (ora la facoltà
è riservata solamente al ricorrente e al pubblico ministero).
Lo straniero
irregolare può essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie)
fino a 180 giorni per l'accertamento dell'identità e della nazionalità. Finora
il tempo previsto dalla Bossi-Fini era di 60 giorni. Ora, trascorsi i primi 60
giorni, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento
per altri 60 giorni. Se non è possibile ancora procedere all'espulsione il questore
può chiedere una ulteriore proroga di 60 giorni.
Il periodo massimo di trattenimento
non può, però, essere superiore a 180 giorni. Il questore può comunque eseguire
l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
Le disposizioni si
applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già
trattenuti nei Cie al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Per maggiori informazioni, rimandiamo all'approfondimento
de Il Sole 24 Ore.
Visita il sito
del Ministero dell'Interno, sezione Immigrazione.
Data: 07/07/2009
Fonte: Il Sole 24 Ore
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REATI E PENE
Se prestare soccorso o assistenza umanitaria a stranieri presenti in Italia
in stato di bisogno non costituisce reato, le attività finalizzate ad agevolare
l’ingresso irregolare di cittadini extracomunitari sono invece punite con
l’arresto fino a 3 anni e con una multa fino a 30 milioni di lire (circa
15.000 euro).
In particolare si distingue nei casi in cui questa attività
è commessa:
- a
fine di lucro o in concorso da 3 o più persone o favorendo l’ingresso
di 5 o più persone, o utilizzando mezzi di trasporto internazionale, o
documenti contraffatti; la pena prevede la reclusione da 4 a 12 anni e una multa
di 30 milioni di lire per ogni straniero entrato irregolarmente;
- ai fini
della prostituzione o sfruttamento della prostituzione o per l’impiego di
minori in attività illecite per favorirne lo sfruttamento; la pena prevede
la reclusione da 5 a 15 anni e con una multa di 50 milioni di lire per ogni straniero
entrato irregolarmente.
È bene ricordare che è
previsto l’arresto in flagranza e si procede alla confisca del mezzo di
trasporto utilizzato, se questo è di proprietà del colpevole del
reato. Se non occorre effettuare indagini, si procede con giudizio direttissimo.
Infine, chi trae profitto dalla condizione d’illegalità, o favorisce
la permanenza in Italia di cittadini stranieri irregolari, è punito con
la reclusione fino a 4 anni e una multa di 30 milioni di lire.
Il conduttore
di mezzi di trasporto aereo, marittimo e terrestre che conduce in Italia lo straniero
ha il dovere di accertarsi che questi sia in possesso dei requisiti richiesti
per l’ingresso nel territorio nazionale e comunicare alla polizia di frontiera
l’eventuale presenza a bordo di stranieri irregolari.
In caso di
inosservanza è punito con una sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni
di lire per ogni straniero trasportato, e in casi gravi con la sospensione da
1 a 12 mesi, o revoca della licenza, autorizzazione o concessione per l’esercizio
della sua attività svolta e per il mezzo di trasporto in questione.
Le forze dell’ordine operanti nelle provincie di confine e nelle acque territoriali,
possono procedere a controlli ed ispezioni di mezzi di trasporto e di oggetti
trasportati e gli ufficiali di polizia giudiziaria possono effettuare perquisizioni,
sequestri degli immobili e mobili iscritti in pubblici esercizi ai fini di prevenire
i reati attinenti l’ingresso irregolare in Italia di stranieri.
Le
somme di denaro confiscate per condanna dei reati attinenti l’ingresso irregolare
in Italia di stranieri, e quelle ricavate dalla vendita dei beni confiscati, sono
destinate a potenziare le attività di prevenzione e repressione degli stessi
reati anche a livello internazionale, per interventi realizzati in collaborazione
con le forze di polizia di altri paesi.
Data: 06/07/2009
Fonte: Redazione
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RESPINGIMENTO
Gli stranieri che si presentano alla frontiera senza avere i requisiti per
essere ammessi, vengono respinti. Il questore dispone inoltre il respingimento
degli stranieri che hanno eluso le frontiere e che sono stati ammessi temporaneamente
per necessità di pubblico soccorso. Il veicolo che ha condotto lo straniero
respinto è obbligato a riportarlo nello stato di provenienza.
Lo
straniero respinto ha comunque diritto all'assistenza necessaria presso la frontiera.
Queste norme non riguardano i casi in cui vi sia l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari (asilo politico, riconoscimento dello status di
rifugiato). Il respingimento può essere effettuato tramite:
a) la polizia di frontiera che respinge gli stranieri privi dei requisiti richiesti
per l’ingresso in Italia;
b) il Questore che dispone l’accompagnamento
alla frontiera di stranieri che sono:
- entrati in Italia evitando i controlli di frontiera;
- privi dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente in Italia inerente l’ingresso nel territorio
nazionale, anche se temporaneamente ammessi nel nostro paese, ospitati presso
i Centri di permanenza ed accoglienza o nei luoghi di cura per necessità
di pubblico soccorso.
Il Decreto di respingimento
deve essere tradotto, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile all’interessato,
oppure in inglese, francese o spagnolo. Contro il provvedimento di respingimento
è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) territorialmente
competente, entro sessanta giorni dalla notifica, tramite la rappresentanza diplomatica
o consolare italiana dello stato di appartenenza dello straniero respinto. Non
possono essere respinti gli stranieri richiedenti l’asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato o l’adozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari.
Lo straniero respinto ha diritto all’assistenza
necessaria presso i valichi frontiera. Nella zona di transito sono previsti centri
di accoglienza per informare e assistere gli stranieri che vogliono presentare
la domanda di asilo o entrare in Italia per un soggiorno superiore a 3 mesi.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
Lo straniero espulso dal ministero degli Interni,
dal Prefetto o dal Questore è rinviato nel suo stato di appartenenza e
qualora non sia possibile, nello stato di provenienza; esso non può rientrare
in Italia per un periodo di 5 anni, se non dispone di una speciale autorizzazione
del ministro dell’Interno. In seguito a un ricorso contro l’espulsione
il Pretore o il T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) possono decidere con
un provvedimento di ridurre la durata ad un periodo non inferiore a 3 anni, basandosi
su fondate motivazioni e in considerazione della condotta complessiva dell’interessato.
L’emigrato che non rispetta il divieto d’ingresso è punito
con la reclusione da 2 a 6 mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato.
Il Ministro dell’Interno può disporre l’espulsione
dello straniero, con preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministero degli Affari Esteri, per motivi di:
- d’ordine pubblico;
- sicurezza dello Stato.
Il
Prefetto può disporre l’espulsione dello straniero che è entrato
in Italia clandestinamente, senza essere stato ancora respinto e non ha richiesto
nei tempi previsti il permesso di soggiorno, eccetto che il ritardo sia dovuto
a cause di forza maggiore, o ha il permesso di soggiorno revocato, annullato o
scaduto da più di 60 giorni senza averne richiesto il rinnovo.
Qualora
il Prefetto ritenga che egli possa concretamente sottrarsi all’esecuzione
del provvedimento, il Questore può disporre il suo trattenimento per il
tempo strettamente necessario presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino.
Il Prefetto ordina l’espulsione anche nel caso
lo straniero sia ritenuto pericoloso per la sicurezza e la pubblica moralità,
sia indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad
altre associazioni locali similari sia sottoposto a procedimenti penali e non
sussistono inderogabili esigenze processuali, previo nulla osta dell’autorità
giudiziaria oppure sia stato arrestato in flagranza di reato.
Il Questore esegue l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera
tramite la Forza Pubblica per lo straniero:
- espulso per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o trattenutosi ingiustificatamente
in Italia oltre il termine fissato con l’intimazione;
- espulso perché
ritenuto pericoloso per la sicurezza e la pubblica moralità, o indiziato
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni
locali similari, o qualora il Prefetto verifichi obiettivamente il serio pericolo
che egli possa sfuggire all’esecuzione di tale provvedimento;
- entrato
in Italia eludendo i controlli di frontiera senza essere stato ancora respinto,
non possieda un valido documento attestante la sua identità e nazionalità.
Se il Prefetto reputa che egli possa concretamente sfuggire
all’esecuzione del provvedimento, in considerazione delle circostanze obiettive
concernenti il suo inserimento sociale. Per gli stranieri entrati in Italia entro
il 23/03/98 (entrata in vigore della legge 40/98) e in altre situazioni possibili,
lo straniero è intimato a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni,
presentandosi all’ufficio di frontiera indicatogli.
Il provvedimento
di espulsione può essere sospeso se l’interessato richiede il riconoscimento
dello Status di Rifugiato Politico. In tale ipotesi sarà espulso solo se
la sua richiesta sarà rifiutata.
Il Decreto di espulsione ed il
provvedimento di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza
temporanea e assistenza devono essere comunicati allo straniero, con indicate
le modalità di impugnazione.
Insieme alla notifica, gli deve essere
trasmessa una copia del provvedimento tradotto anche sinteticamente nella sua
lingua o, in alternativa, in lingua inglese, francese o spagnolo.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA
In tutti i casi in cui è impossibile eseguire immediatamente l’esecuzione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero (perché occorre procedere
al soccorso dello straniero espulso, ad accertamenti supplementari sulla sua identità
o nazionalità, all’acquisizione di documenti per il viaggio o per
l’indisponibilità del mezzo di trasporto), il Questore dispone il
trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza
per il tempo strettamente necessario. Questo provvedimento viene trasmesso entro
48 ore al Tribunale competente per territorio e va convalidato da quest’ultimo
entro le successive 48 ore se non si vuole che perda validità.
La
convalida comporta la permanenza nel centro per il periodo di 20 giorni, prorogabili
dal Tribunale, su richiesta del Questore, di ulteriori 10 giorni, qualora sia
imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al
respingimento. Contro i decreti di convalida e di proroga è ammissibile
ricorso per Cassazione. I Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza, individuati
o costituiti con decreto del Ministero dell’Interno in concerto con i Ministri
per la Solidarietà Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, devo assicurare:
- assistenza necessaria il pieno rispetto dei diritti dello straniero, l’assistenza
sanitaria essenziale, gli interventi di socializzazione e la libertà di
culto;
- libertà di corrispondenza e il contatto telefonico con
l’esterno;
accesso dei familiari conviventi, del difensore dello
straniero trattenuto o ospitato, i ministri di culto, il personale di Rappresentanze
diplomatiche o consolari, di enti di volontariato e cooperative di solidarietà
sociale che forniscono assistenza in base ad accordi predefiniti con il Prefetto
della provincia territorialmente competente.
Lo straniero,
su disposizione del Questore, può allontanarsi dal Centro solo accompagnato
dalle forze pubbliche in caso di:
- ricovero in luogo di cura;
- convocazione dell’autorità
giudiziaria e delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;
- pericolo
di vita di un familiare o convivente residente in Italia.
Nei
Centri di Permanenza è riservato uno spazio alle Rappresentanze diplomatiche
o consolari per l’attività d’identificazione della persona
trattenuta. Lo straniero può ricorrere alla cassazione contro i decreti
di convalida e proroga di permanenza dei Centri, senza tuttavia ottenerne l’immediata
sospensione.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA
Presso i valichi di frontiera in cui si è rilevata negli ultimi 3 anni una richiesta più consistente di asilo e ingressi in Italia, sono istituiti appositi servizi di accoglienza che svolgono attività di informazione ed assistenza.
Il ministro dell’Interno, in accordo con il ministro della Solidarietà Sociale, definisce con un provvedimento le modalità di erogazione di tali servizi, attivati anche in convenzione con organismi governativi o associazioni di volontariato enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazioni anche mediante sistemi automatizzati. In caso di mancanza di disponibilità di posti o in assenza di tali servizi di fronte ad un’urgente necessità, l’Ente locale deve provvedere all’ospitalità dello straniero in un Centro di Accoglienza.
I programmi d’assistenza e integrazione sociale, finanziati in una quota pari al 60% dal Dipartimento per le Pari Opportunità e in misura del 30% dagli Enti locali, sono realizzati da Enti locali o privati convenzionati iscritti nel Registro delle associazioni, dagli enti ed organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri.
La Commissione Interministeriale per l’attuazione delle misure relative alla protezione sociale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – è composta da rappresentanti dei Ministri per le Pari Opportunità, per la Solidarietà Sociale, dell’Interno e di Grazia e Giustizia, e i relativi supplenti. Nell’espletamento delle sue attività di indirizzo, controllo e programmazione delle risorse indirizzate ai programmi inerenti la protezione sociale, la Commissione Interministeriale può ricorrere a consulenti ed esperti scelti dal Ministro delle Pari Opportunità, di concerto con gli altri Ministri.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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SOGGIORNI PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è uno speciale permesso concesso agli stranieri vittime di grave sfruttamento o violenza, che rischiano concreti pericoli per la loro incolumità a causa dei loro tentativi di sottrazione a tali situazioni o di dichiarazioni depositate nel corso delle indagini o del giudizio.
Possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, al Questore, per motivi di protezione sociale:
- i servizi sociali degli enti locali, associazioni enti ed altri organismi privati abilitati a realizzare programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri, convenzionati con enti locali, previa rilevazione di situazioni di violenza e sfruttamento di stranieri.
- il Procuratore della Repubblica nel corso di un procedimento penale per violenza e grave sfruttamento di cittadini stranieri che abbiano rilasciato dichiarazioni.
Il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo aver acquisito la documentazione dei servizi sociali, degli enti locali, associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati a realizzare programmi d’assistenza e protezione sociale degli stranieri, convenzionati con enti locali, e previa rilevazione di situazioni di violenza e sfruttamento di stranieri; tale documentazione servirà per esaminare gli elementi e di conseguenza stabilire la gravità e l’attualità del pericolo.
Lo straniero deve aderire al programma di assistenza ed integrazione sociale conforme alle prescrizioni della commissione internazionale; il permesso di soggiorno sarà revocato in caso d’interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha la durata di 6 mesi ed è rinnovabile per un anno o il maggiore periodo che occorre, per motivi di giustizia, può essere revocato:
- al decadere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
- se lo straniero interrompe il programma;
- se la condotta dello straniero non è compatibile con le finalità del programma.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha il diritto di:
- accedere ai servizi di assistenza e allo studio;
- iscriversi nelle liste di collocamento;
- svolgere lavoro subordinato.
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere prorogato se alla sua scadenza l’interessato ha in corso un rapporto di lavoro o convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio se iscritto ad un corso regolare di studi.
Ricordiamo infine che lo straniero che ha commesso reati durante la minore età, dimesso da un istituto di pena che ha partecipato correttamente al programma di assistenza ed integrazione sociale, può ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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DIVIETI D’ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO
L’espulsione o il respingimento non può essere disposta verso un paese in cui lo straniero: - può subire persecuzioni razziali, sessuali, per motivi di lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali; - ha la possibilità di essere rinviato in un altro stato che non prevede la protezione contro le persecuzioni.
L’espulsione è vietata se non disposta per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale per:
- i minori stranieri di età non superiore a 18 anni, che mantengono tuttavia il diritto di lasciare il territorio italiano al seguito di genitore o affidatario espulsi;
- gli stranieri muniti della carta di soggiorno, salvo che l’espulsione sia disposta per motivi d’ordine pubblico o di sicurezza dello stato, o gli stranieri siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni locali similari e siano state adottate misure, anche cautelari, nei loro confronti;
- gli stranieri che vivono con parenti entro il IV° grado o il coniuge di nazionalità italiana;
- le donne straniere in stato di gravidanza o nei primi mesi 6 mesi di vita del figlio cui provvedono.
Nei casi di divieto di espulsione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per:
- minore età, se il minore di anni 14 non è già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o affidatario;
- motivi familiari per cittadini stranieri che convivono con parenti entro il IV° grado o con il coniuge di nazionalità italiana;
- cure mediche per un periodo attestato da idonea certificazione sanitaria, per le donne in stato di gravidanza o nei primi 6 mesi di vita del figlio al quale provvedono;
- per motivi umanitari per gli stranieri soggetti a persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua
- cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, salvo che sia disposto l’allontanamento in un paese che accorda una protezione analoga contro le persecuzioni.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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ASILO POLITICO
In attuazione della Convenzione di Dublino, l’esame di una domanda di riconoscimento di Asilo politico spetta allo Stato dell’Unione europea:
- in cui risiede legalmente un componente della famiglia del richiedente, al quale è già stato riconosciuto lo status di rifugiato;
- che ha rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno in corso di validità;
- in cui il richiedente ha fatto ingresso attraversando la frontiera e provenendo da un altro paese non membro dell’ U.E.
Non è consentito l’ingresso se il richiedente è stato condannato per i reati previsti dall’ art. 380 comma 1-2 del Codice di Procedura Penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o per appartenere ad associazioni di stampo mafioso o organizzazioni terroristiche.
La domanda di asilo può essere presentata sul territorio nazionale, o presso gli Uffici di Polizia di frontiera o presso una Questura. L’Ufficio di Polizia di frontiera, se riscontra i motivi ostativi all’ingresso , respinge il richiedente o lo accompagna in Questura per una ulteriore verifica.
Lo straniero deve:
- compilare il formulario ai fini dell’individuazione dello Stato competente per l’esamina della sua richiesta di asilo. Dopo essere stato identificato tramite rilievi foto dattilo scopici la Questura trasmette il formulario con apposta la foto alla Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno- Divisione Assistenza Profughi, che provvede a trasmettere alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del Ministero dell’Interno;
- sottoscrivere il verbale di interrogatorio ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- rilasciare all’interessato un permesso di soggiorno motivato "Convenzione di Dublino", valido un mese e prorogabile.
Se l’esame della domanda è di competenza dello Stato italiano, la Questura rilascia all’interessato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico. Se viene riconosciuto lo status di rifugiato politico, la Questura rilascia all’interessato un permesso di soggiorno per asilo politico valido 5 anni. Il titolare del permesso di soggiorno per asilo politico può richiedere in Questura un documento di viaggio, utilizzabile in tutti i paesi riconosciuti dal Governo italiano, eccetto nel suo paese di origine.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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RIFUGIATO POLITICO
Il rifugiato politico è persona che, in seguito a persecuzione politica, religiosa o etnica, chiede e ottiene protezione da parte di uno stato straniero, per sfuggire all’intolleranza del proprio paese d’origine, occupato militarmente o governato da un regime totalitario. Il rifugiato ha diritto ad un contributo di prima assistenza per 45 giorni a condizione che sia privo di mezzi di sussistenza e che non sia ospite di un centro di accoglienza.
Se la Commissione Centrale non riconosce lo status di rifugiato, il richiedente deve lasciare il territorio nazionale.
Contro tale decisione l’interessato può presentare ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni successivi alla notifica. Entro 120 giorni può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I rifugiati possono:
- ricongiungersi con i propri familiari;
- richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche nei casi in cui , avendo presentato il ricorso contro il parere negativo della Commissione , trascorsi 6 mesi , non hanno ottenuto la definizione del loro gravame dal T.A.R. Chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, può richiedere alla Prefettura territorialmente competente erogazioni di contributi ai fini di interventi:
- di assistenza, mirati al sostentamento in presenza di bisogni primari durante il periodo iniziale di riconoscimento;
- per riconosciuta fragilità sociale, quali malattia, portatori di handicap, anziani, famiglie con figli studenti a carico, studenti iscritti all’Università o a corsi professionali ed eccezionali casi di comprovata gravità e urgenza;
- di sostegno all’integrazione lavorativa;
- di prima assistenza ( 90 giorni) a coloro che dopo il riconoscimento hanno usufruito del contributo giornaliero per 45 giorni o non hanno percepito pur avendone il diritto.
Data: 07/07/2009
Fonte: Redazione
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