Assunzione di giovani
Per favorire e sostenere le assunzioni di personale, esiste un'ampia gamma di agevolazioni ed opportunità. I provvedimenti possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, talvolta integrata da misure adottate e/o applicate a livello provinciale. Limitandoci in questa scheda alla sola normativa nazionale, proponiamo di seguito uno schema dei vari interventi, illustrando i riferimenti normativi, la tipologia dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, i vincoli e i contenuti dei benefici concessi.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO >
GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMI DI QUALIFICA >
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Le imprese che assumono un lavoratore tramite contratto di apprendistato usufruiscono di sgravi contributivi. Fino al 31 dicembre 2006 per i lavoratori apprendisti vigevano i contributi settimanali.
La Finanziaria 2007, invece, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha disposto che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove l'aliquota è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato (8,5% i per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto).
La Finanziaria 2007 ha anche esteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
La normativa di riferimento è la legge 25 /1955 e artt. 47-53 del DLgs 276/2003.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
Torna su
GIOVANI IN POSSESSO DI DIPLOMI DI QUALIFICA
L’art. 22 della legge 56/1987 stabilisce che ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (legge sull'apprendistato): per un periodo di sei mesi dalla assunzione la contribuzione è quindi corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
La normativa di rifermento è l'art. 22 della legge 56/1987.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
Torna su