Altre agevolazioni
Per favorire e sostenere le assunzioni di personale, esiste un'ampia gamma di agevolazioni ed opportunità. I provvedimenti possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, talvolta integrata da misure adottate e/o applicate a livello provinciale. Limitandoci in questa scheda alla sola normativa nazionale, proponiamo di seguito uno schema dei vari interventi, illustrando i riferimenti normativi, la tipologia dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, i vincoli e i contenuti dei benefici concessi.
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CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ >
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO >
ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO >
PACCHETTO ANTICRISI >
FORMAZIONE IN AZIENDA >
DEDUZIONI IRAP
La legge Finanziaria 2007 prevede una deduzione dalla base imponibile Irap per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel periodo d'imposta. L'importo, su base annua, è pari a 5.000 euro per ogni lavoratore, elevabile a 10.000 euro, nel rispetto del regime de minimis, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La norma si rivolge e tutte le imprese le cooperative, qualsiasi sia la forma giuridica prescelta, ad eccezione di: banche e altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Per i medesimi soggetti beneficiari è prevista anche una deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Le deduzioni entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura del 50 % e per il 100% da luglio 2007. Sono ammesse in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratto di formazione e lavoro. L’intervento ha l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro, ma anche di incentivare il ricorso a forme stabili di occupazione.
La normativa di riferimento è la legge 296/2006.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
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CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
In America si chiama «flexible downsizing» e c'è ormai un'amplia letteratura, nonché un numero crescente di casi concreti, che dimostrano come la riduzione dell'orario di lavoro sia un'alternativa non solo possibile ma efficace contro il licenziamento. Tra i casi più noti, il Financial Times e il gruppo farmaceutico Astrellas Pharma.
In Europa, dove il mercato del lavoro è più regolamentato, molti Paesi hanno introdotto invece sussidi alla riduzione temporanea degli orari di lavoro, per incoraggiare gli imprenditori a mantenere il proprio organico, anche in periodi di difficile congiuntura economica. Una sorta di compensazione per i dipendenti «a riposo forzato», che in Italia ha preso la forma dei contratti di solidarietà (Cds).
Il contratto di solidarietà comporta una riduzione dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione in caso di aziende in crisi temporanea. Istituito dalla legge n. 863/84, nasce sempre da un accordo tra azienda e sindacati e rappresenta un'alternativa non solo possibile ma anche efficace contro il licenziamento.
Il contratto di solidarietà si dice difensivo quando comporta una riduzione dell’orario di lavoro necessaria per evitare la riduzione di personale. Si dice invece espansivo quando la riduzione dell’orario di lavoro permette di assumere nuovo personale a tempo indeterminato.
Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile (ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore) nell'unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
Possono stipulare contratti di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria (Cigs). Sono invece esclusi apprendisti, lavoratori con contratto formazione lavoro e dirigenti.
A seguito del contratto di solidarietà:
- Il lavoratore usufruisce di un'ntegrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, pari al 60% della retribuzione perduta a causa della riduzione d'orario.
Il lavoratore non subisce danni in merito a: maturazione e ammontare della pensione, trattamento di fine rapporto, ferie spettanti e disciplina inerente malattia, maternità e congedi.
A cambiare sono solo orario di lavoro e retribuzione per tutta la durata del contratto di solidarietà.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
- Il datore di lavoro beneficia di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti in percentuale variabile tra il 25% e il 40%. Può presentare la domanda per un periodo massimo di 12 mesi (con possibilità di proroga), al competente ufficio Inps, che risponde entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.
L'azienda, per accedere alle agevolazioni, non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti le assunzioni, a riduzione di personale ovvero a sospensioni di lavoro con ricorso alla cassa integrazioni guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale.
La durata del contratto di solidarietà varia in base al luogo dove ha sede l'azienda: nelle aree del Mezzogiorno, il limite di 24 mesi può essere prorogato fino a 36 mesi. La legge 236/93 ha poi estero il contratto di solidarietà anche alle aziende più piccole, e in generale a quelle dove non trova applicazione la Cassa integrazione straordinaria.
Infine, va precisato che durante il contratto di solidarietà:
- Ogni attività di lavoro straordinario deve essere evitata. Solo in casi di forza maggiore può essere consentita, ma previa comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro.
- Il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per riduzione del personale.
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito del Ministero del Lavoro.
Data: 21/04/2009
Fonte: Redazione
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CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO
Si tratta di un contratto (disciplinato dalla legge 863/1984) che ha l'obiettivo di incrementare l'occupazione aziendale mediante una contestuale e programmata riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione.
Per beneficiare delle agevolazioni previste da questo tipo di contratto occorre anzitutto un accordo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che preveda, al fine di incrementare l'organico aziendale, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale.
Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile (ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore) nell'unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
L'azienda, per accedere alle agevolazioni, non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti le assunzioni, a riduzione di personale ovvero a sospensioni di lavoro con ricorso alla cassa integrazioni guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (adesso sostituito dal contratto di inserimento), dei lavoratori a domicilio.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Per il lavoratore, dal punto di vista contributivo e previdenziale, la riduzione dell’orario di lavoro è priva di effetti in quanto interviene l’Inps coprendo il periodo con l'accredito di contributi figurativi (Legge n. 236/1993, art. 5 comma 5).
Allo stesso modo il Tfr non subisce variazioni in quanto viene conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire.
Il datore di lavoro che assuma lavoratori con contratto di solidarietà "espansivo" sulla base del predetto contratto collettivo aziendale, può usufruisce alternativamente di due diversi tipi di benefici:
- per ogni lavoratore assunto viene concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo triennale così determinato: 15% della retribuzione lorda prevista dal Ccnl per il livello di inquadramento per i primi 12 mesi. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5%;
- oppure, per l'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, il datore di lavoro può beneficiare per i primi 3 anni, e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, della contribuzione in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Se i lavoratori vengono assunti da aziende aventi titolo agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno è corrisposto, per il medesimo periodo, un contributo pari al 30% della retribuzione lorda prevista dal Ccnl per il livello di inquadramento.
La normativa di riferimento è la legge 863/1984.
Data: 21/04/2009
Fonte: Redazione
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ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO
Si tratta di benefici in favore di datori di lavoro appartenenti ad aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi dovuti per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (art.4 Dlgs 151/2001). Il personale può essere assunto con contratto a tempo determinato o utilizzando personale somministrato. Il beneficio consiste in una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta agli enti di previdenza.
L’assunzione può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo e si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Nel caso di sostituzione di lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete anche quando la somma dell’orario di lavoro dei soggetti assunti non sia superiore a quello del lavoratore sostituito; nel caso di superamento dell’orario il beneficio non può essere riconosciuto, neanche in misura parziale. Nel caso invece di sostituzione di lavoratore a tempo parziale con lavoratore a tempo pieno, non sussiste il diritto allo sgravio (messaggio Inps n. 28/2001).
La normativa di riferimento è il Dlgs 151/2001.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
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PACCHETTO ANTICRISI
Il pacchetto anticrisi varato dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, durante il Consiglio dei ministri n. 54 del 26 giugno 2009, attiva una serie di azioni e incentivi al lavoro.
Tra questi rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati; erogazione anticipata in un’unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego; rafforzamento dei contratti di solidarietà; assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito; possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso i voucher. In dettaglio:
• Rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati
I lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. L’inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali stipulato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio). E a questo si aggiunge a carico dell’impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera.
• Erogazione anticipata in un’unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego.
I lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via), che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un’attività di lavoro autonomo, possono chiedere l’erogazione anticipata in un’unica soluzione dell’ammontare non goduto dei sussidi.
• Rafforzamento dei contratti di solidarietà.
Il trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà è aumentato dal 60 all’80% della retribuzione. Gli incentivi indicati si aggiungono a quelli già introdotti dal Governo Berlusconi.
• Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito.
Le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via) hanno diritto a ottenere incentivi pari all’ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto.
• Possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso i voucher.
I lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro l’anno.
Consulta tutti i provvedimenti sul sito www.governo.it.
Data: 29/06/2009
Fonte: Labitalia.com
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FORMAZIONE IN AZIENDA
La Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010 ha pubblicato il decreto attuativo della legge 102/2009 che offre la possibilità per le imprese di richiamare i lavoratori in Cassa integrazione per progetti di formazione in azienda.
Il decreto stabilisce che i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti di formazione o alla riqualificazione professionale. I progetti possono includere anche “attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento”.
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata alle direzioni regionali o provinciali del lavoro un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento. Si tratta di una misura sperimentale, valida fino alla fine del 2010.
Beneficiari dell'intervento sono:
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo);
- lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs);
- lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
- lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- lavoratori sospesi da aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria, ma che godono della disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti in base alla legge 2/2009.
Al lavoratore coinvolto nella formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
L'Inps provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore interessato, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui e' titolare il lavoratore medesimo.
Leggi il testo del decreto.
Data: 08/03/2010
Fonte: Redazione
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