La tutela della maternità
La legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e il relativo regolamento di attuazione Dpr 25/11/1976 costituiscono il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri. Sono tutelate coloro che svolgono una attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato, della regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole.
Con DLgs 645/1996 è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Cee n. 92/1985, provvedendo ad assicurare una maggiore tutela della salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La materia è stata significativamente rivista dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 sui congedi parentali, volta ad assicurare ad entrambi i genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minori di 8 anni o per gravi motivi familiari, oltre che per migliorare la propria formazione.
Le norme per la tutela della maternità, della paternità e per i congedi parentali sono state raccolte nel Testo Unico approvato con DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA >
VISITE MEDICHE PRENATALI >
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CONGEDO DI PATERNITA' >
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
La donna lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino, a meno che non abbia un contratto a termine, la cui scadenza cade in quel periodo, oppure l'azienda non cessi l'attività. In caso di licenziamento durante il periodo protetto, la lavoratrice ha diritto a ottenere il ripristino del posto di lavoro. In caso di congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Per tutelare la lavoratrice in stato di gravidanza da eventuali licenziamenti "mascherati"da dimissioni volontarie, la legge prevede che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. Solo in caso di convalida, vi è risoluzione del rapporto di lavoro. Senza la convalida le dimissioni sono nulle.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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DIVIETI
Durante il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto la donna non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e al lavoro notturno (legge 1204/1971).
L'elenco del lavori vietati alle donne in gravidanza è contenuto nell'allegato A del Testo unico sulla tutela della maternità.
Tra questi lavori abbiamo
- i lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi;
- quelli che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- i lavori su scale e impalcature;
- i lavori di manovalanza pesante e quelli che comportano stare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;
- i lavori di monda e trapianto del riso;
i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi, la legge vieta che la donna lavori. Si parla di astensione obbligatoria, possibile anche per le madri adottive e affidatarie nei tre mesi successivi all'ingresso del bimbo nella famiglia, purché il piccolo non abbia compiuto i sei anni.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione obbligatoria (5 mesi), è prevista la possibilità, per le donne in gestazione, di continuare a lavorare fino all'ottavo mese, in modo da usufruire di 4 mesi di astensione dopo il parto, a condizione che il medico specialista della Asl o convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non costituisce un pericolo per la salute della gestante e del bambino.
Nel periodo di astensione obbligatoria si ha diritto all'80% della retribuzione e al riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, progressione di carriera ecc...).
In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo, al padre è riconosciuto il diritto a usufruire, nei tre mesi successivi alla nascita del bambino, dell'astensione obbligatoria. Il trattamento economico del padre lavoratore in astensione obbligatoria è uguale a quello previsto per la madre lavoratrice.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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VISITE MEDICHE PRENATALI
Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per usufruire di questo diritto, occorre presentare al datore di lavoro apposita istanza e, successivamente, fornire la relativa documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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PARTO PREMATURO
La legge n.53/2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 270/1999), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato attestante la data dell’evento.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA
La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi:
- gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza;
- se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli.
Al suddetto fine la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell’Asl, che a sua volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice.
Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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ASTENSIONE FACOLTATIVA
Esaurita l'astensione obbligatoria si può richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Si prevede infatti che, nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori possano assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi elevabili, a determinate condizioni, a 11. Il diritto compete alla madre e al padre per un periodo massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati).
Tale diritto compete a entrambi i genitori e il padre può usufruire dell'astensione facoltativa fin dalla nascita del bambino e non necessariamente alla fine dell'astensione obbligatoria, come previsto per la madre.
Nel caso vi sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi. Dell'astensione deve essere dato preavviso al datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo di riferimento e, comunque, almeno 15 giorni prima rispetto al periodo richiesto.
Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto al genitore anche se l'altro non ne abbia diritto perché non occupato o perché appartenente a una categoria diversa da quella dei lavoratori dipendenti Durante il periodo di astensione facoltativa si percepisce il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, riferito a entrambi i genitori.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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RIPOSI GIORNALIERI
Nel primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due riposi giornalieri retribuiti di un'ora l'uno, riposi che si possono cumulare in un unico periodo di due ore.
Con orario di lavoro inferiore alle sei ore, il riposo è uno di un'ora. Anche il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga oppure non sia una lavoratrice dipendente, oppure nel caso i figli siano affidati al solo padre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria o facoltativa. In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO
Sia il padre che la madre possono chiedere, alternativamente, l'astensione dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni.
Nel caso di figli con età compresa tra 3 e 8 anni, l'astensione è possibile nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico. Il ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore.
Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione; si ha, però, diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino.
Dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, invece, il lavoratore ha diritto a una copertura contributiva ridotta, come previsto per l'astensione facoltativa. Per usufruire di tali congedi, i genitori sono tenuti ad autocertificare che l'altro genitore non sia in astensione lavorativa negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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FIGLI ADOTTIVI
I genitori lavoratori che adottano un figlio, fondamentalmente, si vedono riconosciuti gli stessi diritti previsti per i genitori biologici. Il DLgs 151/2001, infatti, ha definitivamente previsto l'equiparazione tra genitori biologici e genitori adottivi o affidatari.
Per quanto riguarda il congedo per maternità, per esempio la madre adottiva ha dunque diritto al congedo per maternità, che consiste nell'astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale, il congedo per maternità spetta anche se il minore ha superato i 6 anni e fino al compimento della maggiore età. In questo caso la lavoratrice ha anche diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza all'estero necessario all'adozione.
Questo congedo, però, non comporta indennità né retribuzione, e necessita di certificazione da parte dell'Ente che cura l'adozione. Anche per i genitori adottivi sono previsti i congedi di paternità, i riposi giornalieri per il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso del minore in famiglia), e i congedi per malattia del bambino. Unica differenza, in quest'ultimo caso, è il limite di età del bambino, che è di 6 anni.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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FIGLI DISABILI
I genitori, sia padre che madre, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta, oltre all’astensione obbligatoria, hanno diritto al prolungamento ininterrotto dell’astensione facoltativa al 30% della retribuzione fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato.
In alternativa, possono usufruire di un permesso giornaliero di 2 ore, fino al compimento del 3° anno di età normalmente retribuiti. Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, i genitori usufruiscono di 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente, e normalmente retribuiti.
La copertura contributiva figurativa agisce in tutti i casi, compresi — dal 28 marzo 2000 — i 3 giorni di permesso mensili precedentemente retribuiti, ma scoperti di contribuzione.
Data: 23/04/2007
Fonte: Redazione
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CONGEDO DI PATERNITA'
La legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" consente a entrambi i genitori di richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, per un totale complessivo tra entrambi di 6 mesi, da usufruire entro i primi 8 anni di vita del bambino, subito dopo la nascita del piccolo o quando si ammala. Tale periodo può essere suddiviso tra i partner: alla mamma (trascorsa l’astensione obbligatoria) e al papà spettano un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 6 mesi; se vi è un solo genitore i mesi diventano dieci.
La madre non può in alcun modo superare i sei mesi, ma il padre sì: la normativa prevede un "premio" di un mese in più per i padriche decidono di usufruire del congedo per un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi.
I periodi di astensione dal lavoro sono validi ai fini dell'anzianità di servizio e del Tfr, ma non delle ferie, della tredicesima o della gratifica natalizia.
Al rientro dal congedo il lavoratore ha diritto a ritornare nella stessa unità produttiva, e con le stesse, o equivalenti, mansioni.
Destinatari
La normativa riguarda tutte le donne lavoratrici - dipendenti e autonome - e gli uomini che svolgono un lavoro dipendente. Sono esclusi solo i lavoratori e le lavoratrici domestiche e a domicilio. Il padre lavoratore autonomo non ha diritto al congedo.
Il genitore ha diritto al congedo anche se il figlio non vive con lui, e anche se l'altro genitore non lavora.
Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari l'astensione facoltativa può essere richiesta soltanto nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, se al momento dell'ingresso in famiglia il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Un discorso a parte va fatto se la madre è - o rimane - sola. In questo caso le spettano per intero i 10 mesi (ha quindi diritto ad ulteriori quattro mesi). Una donna diventa single in caso di morte del padre del suo bambino, o di abbandono del figlio da parte del padre, o di affidamento del figlio solo alla madre, in seguito a un provvedimento formale.
Come richiedere il congedo
Per usufruire dei congedi le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avvisare il datore di lavoro 15 giorni prima. In questo caso il datore di lavoro non potrà rifiutarsi di concedere il congedo. La legge non lo precisa, ma si ritiene che i 15 giorni di preavviso siano da intendere come giorni di calendario, e non come giorni effettivamente lavorati. Laddove la richiesta non sia stata consegnata entro i 15 giorni previsti, il datore di lavoro può negare un congedo parentale. Per le lavoratrici autonome, invece, è necessario avvisare l'Inps e sospendere l'attività lavorativa.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e ripresa dell'attività lavorativa. Si possono utilizzare i congedi anche un giorno alla volta, stabilendo ad esempio che non si lavorerà per un giorno alla settimana, fino a raggiungere il tetto massimo al quale si ha diritto.
Il datore di lavoro deve comunque essere sempre avvisato, anche se si resterà a casa solo per uno o due giorni.
Retribuzione
Per l'astensione obbligatoria (i cinque mesi tra prima e dopo il parto), la legge prevede il pagamento di una retribuzione, a carico dell'Inps, pari all'80 per cento del proprio stipendio, con eventuale integrazione al 100 per cento a carico dei datori di lavoro.
Poi si passa al 30 per cento per ogni altro periodo di astensione dal lavoro della madre e/o del padre, entro i sei mesi di congedo ed entro i tre anni di vita del bambino, sempre a carico dell'Inps.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il contratto collettivo prevede, per il primo mese di congedo e sempre entro i tre anni di vita del bambino, la retribuzione integrale. Se i genitori sono entrambi dipendenti della pubblica amministrazione il mese di congedo parentale retribuito si deve intendere da dividere tra madre e padre, e non un mese per ciascun genitore.
Oltre i sei mesi di congedo e tra i 3 e gli 8 anni il congedo non è retribuito. Si ha diritto a mantenere l'indennità del 30 per cento dello stipendio anche dopo il compimento dei tre anni del figlio se si ha un reddito individuale inferiore ad una soglia determinata (circa 23 milioni e mezzo lordi all'anno, detratte le retribuzioni non percepite per il congedo).
Durante l'astensione facoltativa i giorni di ferie non maturano. E' possibile però, limitatamente al primo anno di vita del figlio, godere di periodi di congedo parentale e, al rientro dal lavoro, dei riposi giornalieri.
Minori disabili
La legge n. 53/2000 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina trattata all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, Legge quadro per l'assistenza alle persone handicappate.
Il primo caso riguarda i congedi e la riduzione di orario per i genitori di minori disabili (fino ai 3 anni). Il diritto consiste nel prolungamento dell'astensione dal lavoro con indennità del 30%, oppure in due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Per quanto riguarda la riduzione di orario giornaliera, il numero di ore è da rapportare alla durata dell'orario di lavoro. Quindi la riduzione è di 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore e di 2 ore quando l'orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere. La legge prevede poi un permesso mensile di tre giorni, retribuito e coperto da contribuzione figurativa.
Il diritto riguarda i permessi per la cura di minori disabili (dai 3 ai 18 anni), di cui possono usufruire i genitori e i parenti di familiari disabili (incluso il coniuge) fino al 3° grado. Con la nuova normativa i genitori possono usufruire alternativamente delle agevolazioni oppure ripartirsi l'assenza (ad esempio: 2 giorni il padre e 1 giorno la madre, anche in coincidenza con uno dei giorni del padre). La condizione prevista è quella dell'assistenza con continuità. Non è invece più necessaria la convivenza.
I soggetti che possono chiedere il congedo retribuito sono, innanzitutto, i genitori, anche adottivi, di disabile grave, anche maggiorenne. Dopo la morte di entrambi i genitori può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché convivente.
Alcuni dati
In Italia i congedi di paternità sono una rarità. Oltre all’influenza dei fattori culturali (è la mamma che deve accudire i bimbi piccoli, secondo l’opinione che va per la maggiore), pesa il dato oggettivo che in Italia gli stipendi degli uomini sono più alti di quelli delle donne: non è quindi economicamente conveniente, per una famiglia in crescita, rinunciare in parte all’entrata più cospicua.
Tra gli altri motivi ci sono la scarsa flessibilità dell’orario di lavoro maschile, il tipo di contratto (quando è a tempo determinato, part-time o nasconde una situazione di precarietà, i padri non chiedono certo il congedo) e la possibilità o meno di fare carriera.
Secondo i dati Inps del 2006, nel settore privato (esclusa l'agricoltura) i dipendenti che hanno chiesto qualche mese di permesso per fare i papà sono stati 10.797. Solo poche centinaia in più rispetto al 2005, anno in cui i congedi al maschile si sono fermati a quota 10.122.
I padri che sfruttano il diritto concesso loro dalla legge arrivano, se va bene, a essere 4 su 100. Più o meno la stessa percentuale che si trova nel settore pubblico. E questo nonostante nel pubblico impiego anche gli uomini abbiano diritto di stare un mese a casa a stipendio pieno (di solito i congedi parentali sono retribuiti al 30%). Nel settore agricolo invece, i papà che dedicano qualche settimana ai figli non esistono: nel 2006 sono stati solo due in tutt'Italia.
Spesso i datori di lavoro considerano per lo più inaccettabile, perché prova di scarso attaccamento al lavoro, il fatto che i padri chiedano il congedo genitoriale cui avrebbero diritto per legge. Non si tratta solo di resistenze culturali o di criteri di economicità familiare, ma anche di reticenze dovute all’insicurezza del mercato del lavoro. La percentuale di padri che ne usufruisce, anche solo in una piccola parte, è quindi inferiore al 10%. E anche nel pubblico impiego, ove pure il primo mese viene pagato al 100%, i numeri non cambiano di molto: qui si arriva al massimo al 20% (dati dell’Osservatorio nazionale sulle famiglie).
Le politiche aziendali a volte possono penalizzare i dipendenti che prendono il congedo rendendoli vulnerabili e ricattabili. E così molti padri che desiderano o hanno bisogno di condividere le responsabilità di cura dei figli piccoli, devono farlo di nascosto: utilizzando ferie, chiedendo permessi per altri motivi e così via.
Data: 20/03/2008
Fonte:
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