Le strutture operative
Secondo il principio costituzionale in base al quale la Repubblica deve garantire a tutti i lavoratori il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, la Legge 264/49 prevedeva che l’avviamento al lavoro dovesse avvenire sulla base di criteri oggettivi fissati dal legislatore e non sulla valutazione discrezionale del datore di lavoro.
La Pubblica amministrazione, attraverso gli Uffici di collocamento decideva chi doveva lavorare e lo stabiliva attraverso una struttura e attraverso modalità che sostanzialmente esistono ancora, anche se con significato e contenuti diversi. In base all’art. 1 della Legge 56/87 “I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l’impiego.
“ Il decreto 7.11.1996, n.687 del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha stabilito l'unificazione degli uffici periferici del ministero, da attuarsi mediante l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro Le principali funzioni svolte dalle strutture periferiche del ministero del Lavoro sono:
- attività di mediazione e di conciliazione tra aziende e lavoratori, gestione crisi aziendali;
- attività di vigilanza e di ispezione sull'applicazione delle norme a tutela dei lavoratori;
- attività di analisi statistica e monitoraggio dell'attività di vigilanza e di contenzioso amministrativo.
La legge 223/91 ha reso possibile agli imprenditori la chiamata diretta dei lavoratori per tutte le qualifiche al posto della chiamata numerica in cui l’azienda chiedeva un certo numero di persone da impiegare e il collocamento le sceglieva in base alle proprie graduatorie.
Da quando, per effetto dell’art. 25 della legge 223/91 la richiesta numerica non è più obbligatoria, il punteggio nella lista dei disoccupati ha perso quasi tutta la sua importanza e quindi il lavoratore può iscriversi anche il giorno stesso in cui l’azienda comunica l’assunzione.
È stata eliminata la necessità del nulla osta preventivo. Infine, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 206 alla Gazzetta Ufficiale n° 277 del 25 novembre 1999, sono state trasferite alle regioni e agli enti locali le funzioni, i compiti, le risorse umane, strumentali e finanziare in materia di mercato del lavoro.
Da qui la nascita dei Centri per l’impiego (che fanno capo alla Direzione Provinciale del Lavoro) che svolgono la funzione di punti di incontro tra domanda e offerta individuale di lavoro sostituendo i vecchi uffici di collocamento, e integrandoli con nuovi e innovativi servizi di informazione, consulenza e orientamento al lavoro. I Centri per l’impiego riuniscono in un’unica circoscrizione più comuni che fanno capo a un comune scelto tra questi, nel quale ha sede la sezione stessa.
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AGENZIA PER L'IMPIEGO
Le Agenzie per l'impiego sono istituzioni create da leggi regionali che operano all'interno del progetto di decentramento, dallo stato alle regioni, delle competenze e delle responsabilità in materia di politiche per il lavoro e occupazione, in base ai seguenti riferimenti legislativi:
- Decreto 7.11.1996, n.687;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.08.1999.
Attualmente operano due sole istituzioni, Piemonte Lavora e Veneto Lavoro (già Agenzia per l’impiego) mentre nelle altre regioni sono in fase di realizzazione. Come strutture regionali del ministero del Lavoro, le Agenzie operano per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e l'attuazione dei programmi attraverso l'utilizzo di strumenti di studio, di formazione, documentazione e promozione. Tra i loro compiti figurano:
- incentivare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- promuovere iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- favorire l'impiego dei soggetti più deboli;
- elaborare progetti e azioni (in collaborazione con la regione, la scuola, gli enti locali, le parti sociali e gli Uffici del lavoro per attivare servizi a favore di lavoratori disoccupati e imprese, di giovani e della scuola, degli enti locali e dei soggetti svantaggiati.
Le Agenzie per l'impiego, nella loro funzione di organo tecnico progettuale, sottopongono alla Commissione regionale per l'impiego proposte e programmi di politica attiva del lavoro e di sperimentazione capaci di coinvolgere e attivare soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro al fine si ridurre gli squilibri esistenti.
Data: 16/01/2007
Fonte: Redazione
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DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
Il decreto 7.11.1996, n. 687 del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha stabilito l'unificazione degli uffici periferici del ministero, da attuarsi mediante l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Le funzioni precedentemente attribuite agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e agli Ispettorati regionali del lavoro sono ora attribuite alle Direzioni regionali del lavoro, che sono articolate in:
- settore politiche del lavoro;
- settore ispezione del lavoro;
- ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
In particolare, le Direzioni Regionali del Lavoro (D.R.L.), svolgono funzioni di:
- indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività delle direzioni provinciali del lavoro;
- elaborano statistiche in materie di lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;
- curano la promuovono e coordinano gli uffici di relazione con il pubblico;
- assicurano il servizio di prevenzione e protezione.
La Direzione Regionale del Lavoro attua il coordinamento delle Direzioni Provinciali del Lavoro (D.P.L.), mantenendo il raccordo con la struttura centrale del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Data: 16/01/2007
Fonte: Redazione
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SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO
L'attività di vigilanza e di ispezione sulla corretta applicazione delle norme a tutela dei lavoratori viene svolta dalle Direzioni Provinciali del Lavoro (D.P.L.) attraverso una struttura interna denominata Servizio Ispezioni del Lavoro.
Tale attività viene intrapresa per iniziativa dell'ufficio, su richiesta dei lavoratori o delle Organizzazioni Sindacali, su disposizione del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, su richiesta dell'autorità giudiziaria e ancora su segnalazione di altri organi della pubblica amministrazione.
Chiunque si ritenga leso nei suoi diritti di lavoratore, può rivolgersi al Servizio Ispezioni del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro dove troverà un ispettore in grado fornire le informazioni ed i chiarimenti del caso ed a ricevere la eventuale richiesta di intervento nei confronti del datore di lavoro. L'area di vigilanza tecnica svolge principalmente i seguenti compiti:
- inchieste ed indagini in materia di sicurezza del lavoro richieste dall'autorità giudiziaria;
- accertamenti tecnici di iniziativa o su segnalazione in ordine all'attuazione delle norme di tutela fisica dei lavoratori;
- vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza del lavoro;
- accertamenti tecnici per l'applicazione delle norme a sostegno dell'occupazione e/o del reddito;
- vigilanza sulle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati;
- informazione e consulenza in ordine all'applicazione delle normative;
- partecipazione a commissioni ministeriali, regionali e provinciali che trattano la materia;
- partecipazione a comitati tecnici per il rilascio di licenze od autorizzazioni per l'esercizio di particolari attività e mestieri.
L'area di vigilanza ordinaria svolge principalmente i seguenti compiti:
- vigilanza sull'attuazione delle norme recanti la disciplina amministrativa del rapporto di lavoro subordinato;
- vigilanza sull'osservanza delle norme in materia previdenziale sia in favore dei lavoratori subordinati che dei lavoratori autonomi in coordinamento con gli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI e ENASARCO) nonché congiuntamente con la Guardia di Finanza;
- vigilanza sulle attività formative sia finanziate dallo Stato che dai Fondi Europei.
Il Servizio Ispezioni del Lavoro rilascia anche:
- atti autorizzativi in materia di tutela delle lavoratrici madri, di apprendistato, di tutela dei lavoratori minori, di contratti a termine, di accertamento degli adempimenti contributivi previdenziali, di disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti, di lavoro straordinario per mancanza di manodopera qualificata;
- atti abilitativi per patentini ed equipollenze per conduzione impianti;
- atti certificativi per l'accesso al credito agevolato o al contributo Comunitario da parte delle imprese, per vidimazione registri lavoro a domicilio, della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori;
- atti ricognitivi come verifiche contratti di formazione e lavoro, di lavoro e tempo parziale, di solidarietà;
- altri provvedimenti in materia di orario di lavoro straordinario per esigenze tecnico produttive.
Data: 16/01/2007
Fonte: Redazione
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
La Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) è un organismo statale del ministero del Lavoro che si occupa dei problemi del lavoro svolgendo principalmente la direzione, programmazione e verifica dell'azione amministrativa connessa all'attuazione dei servizi dell'impiego. Come per le Direzioni Regionali del Lavoro, anche le Direzioni Provinciali nascono dall'unificazione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione con gli Ispettorati provinciali del lavoro. Le nuove Direzioni Provinciali del Lavoro, saranno articolate in:
- settore politiche del lavoro;
- settore ispezione del lavoro;
- ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
In particolare le D.P.L. si occupano di :
- dirigere e verificare l'azione amministrativa in materia di politica del lavoro;
- indirizzare e verificare l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego (Centri per l’impiego) e per il collocamento in agricoltura;
- di svolgere funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;
- di assicurare il servizio di relazioni con il pubblico.
Questi alcuni compiti dell'ufficio:
- servizi per l’occupazione, collocamento obbligatorio;
- conciliazione delle controversie individuali e collettive;
- accordi di mobilità;
- cooperazione;
- analisi del mercato del lavoro;
- commissioni provinciali; rilevazione e analisi del fenomeno infortunistico;
- vigilanza tecnica e ordinaria;
- collaudi e verifiche;
- servizi legali e del contenzioso amministrativo;
- informazione documentazione e consulenza esterna.
I servizi al lavoratore alle istituzioni e alle imprese prevedono:
- la registrazione degli avvenimenti occupazionali relativi ad assunzioni, cessioni, variazioni di qualifica, variazioni di tipologia del rapporto di lavoro ecc.;
- l'inserimento a richiesta nella graduatoria per l'avviamento presso gli Enti Pubblici, per liste per la promozione all'impiego delle persone svantaggiate e di mobilità;
- l'incontro domanda-offerta di lavoro e colloqui personali e di gruppo per l'orientamento;
- informazioni in materia di rapporti di lavoro;
- l'erogazione, a richiesta, di indennità collegate alla precedente occupazione;
- informazioni sulla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
- il reperimento di manodopera locale, nazionale, ed europea con attività di preselezione;
- informazioni sul diritto e sui rapporti societari nelle cooperative;
- collaborazione con il mondo della formazione scolastica e professionale sui percorsi di orientamento.
Data: 16/01/2007
Fonte: Redazione
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CENTRI PER L'IMPIEGO
Il decreto legislativo 469/1997 ha affidato alle regioni il compito di organizzare i sistemi regionali per l'impiego. Regioni e province, oltre a predisporre i nuovi centri, hanno anche assorbito le strutture periferiche del ministero del Lavoro e il personale addetto.
Questo assetto non riguarda le regioni a statuto speciale. Gli ex uffici di collocamento sono divenuti prima Sezioni circoscrizionali per l’impiego (S.C.P.I.) e dopo hanno assunto la denominazione di Centri per l'impiego (C.P.I.) iniziando un processo di graduale trasformazione che li ha portati a potenziare i propri servizi e ad offrirne di nuovi. In base al decreto legislativo 181/2000 che fissa gli indirizzi per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, i Centri per l'impiego devono anche offrire colloqui di orientamento a giovani e adolescenti entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, e una proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione professionale in favore di donne in cerca di reinserimento lavorativo, disoccupati e inoccupati di lunga durata, disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali.
Non mancano servizi per categorie svantaggiate in linea con le iniziative comunitarie: "Horizon" per i disabili, "Now" per le donne, "Youthstart" per i giovani, "Integra" per i gruppi a rischio di emarginazione (ex detenuti, ex tossicodipendenti).
In sintesi, i Centri per l’impiego si rivolgono a tutti coloro che sono in cerca di lavoro, a cui offrono:
- accoglienza e informazione;
- orientamento e colloqui individuali;
- incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- servizi mirati per disabili e categorie svantaggiate;
- promozione di tecniche e di strumenti per il sostegno al reinserimento lavorativo;
- gestione delle banche dati dei lavoratori e delle imprese.
Anche imprese possono beneficiare dei servizi attivati dai Centri per l’impiego, che forniscono:
- informazioni e consulenza su normative, agevolazioni, adempimenti e procedure, incentivi all'occupazione;
- preselezione e segnalazione di nominativi per assunzioni (chiamata nominativa e non solo numerica);
- promozione di accordi per la gestione dei processi di mobilità, di misure alternative ai licenziamenti e del reimpiego dei lavoratori;
- divulgazione delle offerte di lavoro (attraverso bacheche e altre forme di supporto).
• Il protocollo Ministero del Lavoro e l’Upi
Il protocollo d'intesa siglato il 27 luglio 2010 dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e dal Presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione, riconosce nei Centri per l'impiego delle Province i luoghi chiave per gli interventi anticrisi. Diverse le azioni previste:
- Accesso ai Cpi alle banche dati amministrative (Inps, Comunicazione obbligatorie ecc).
- Istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei servizi per l'impiego provinciale al fine di definire linee guida condivise per le attività dei servizi competenti.
- Costituzione degli osservatori provinciali sui fabbisogni di competenze e di figure professionali dei sistemi produttivi locali.
- Interventi per migliorare la qualità delle politiche attive rivolte alle persone immigrate.
- Potenziamento su tutto il territorio nazionale, in coerenza con i sistemi regionali del lavoro, della gamma dei servizi offerti dalle Province tramite i Centri per l’impiego.
- Attivazione di punti di informazione per l'autoimpiego e il microcredito destinati ai soggetti percettori di sostegno al reddito o svantaggiati.
- Istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'inserimento occupazionale dei soggetti che usufruiscono dei servizi erogati dai centri provinciali.
Infine, è previsto un piano di miglioramento per definire gli obiettivi strategici e le risorse destinate ad accompagnare l'adeguamento il rafforzamento dei servizi, anche con sistemi premianti per i Centri per l'impiego che dovranno adottare i criteri di valutazione previsti dal decreto Brunetta.
L'Upi e il ministero del lavoro si impegnano con il protocollo a collaborare per coordinare l'attuazione delle misure di programmazione del Fondo sociale europeo e dei Programmi Operativi nazionali che interessano il livello provinciale.
Consulta il Protocollo d'intesa del 27 luglio 2010.
Data: 02/08/2010
Fonte: Redazione
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IL RUOLO DEI PRIVATI
Con il Decreto Legislativo 469/97 si rende possibile l’ingresso dei privati nel mercato dei servizi all’impiego. In pratica la riforma intende promuovere una concorrenza pubblico-privato (atto sollecitato anche dalla sentenza della Corte di Lussemburgo che ha bocciato il monopolio pubblico italiano). Inoltre il D.Lgs. 469/97 trasferisce alle Regioni e alle Province la competenza in materia di servizi per l’impiego. Le sezioni circoscrizionali verranno soppresse e al loro posto nasceranno i Centri per l’impiego, la cui gestione è affidata alle Province. Questi centri saranno costituiti sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti.
Le Regioni avrebbero dovuto emanare una legge entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 469/97, ma solo Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata hanno approvato la norma che regola l’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti della regione in materia di collocamento e di servizi all’impiego. Per le Regioni inadempienti si è sostituito il Governo con il D.Lgs. 379/98, indicando le funzioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, fino all’entrata in vigore di ciascuna legge regionale.
A giugno 1999 non tutte le Regioni hanno legiferato. Per consentire il passaggio graduale di competenze e risorse (il personale interessato al decentramento è costituito da oltre 6.000 dipendenti), con il Decreto Legge 214/99, convertito nella Legge 263/99, è stato differito al 31 dicembre 1999 il termine per la soppressione degli Uffici periferici del Ministero interessati alle politiche per l’impiego (SCICA comprese).
Data: 16/01/2007
Fonte: Redazione
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