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La disoccupazione
Secondo la legge viene definito disoccupato chi, privo di lavoro, dichiara al Centro per l'impiego l'immediata disponibilità a svolgere un'attività lavorativa e a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione Il disoccupato di lunga durata è colui che si trova in questo stato da più di 12 mesi.
Vediamo in dettaglio come viene definito dalla legge lo stato di disoccupazione, di quali servizi possono usufruire i disoccupati e quali sono le agevolazioni previste dalla legge per il reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata.


LO STATO DI DISOCCUPAZIONE > INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE > I CENTRI PER L'IMPIEGO > IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO > IL REINSERIMENTO LAVORATIVO > GLI ALTRI CONTRATTI AGEVOLATI > ITALIA LAVORO SPA >


LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

In base al Decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Possono usufruire delle azioni offerte dai servizi competenti le seguenti categorie di persone:

- minori di età compresa fra i quindici e i diciotto anni, assolto l'obbligo scolastico;
- giovani tra i diciotto anni e i venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti;
- disoccupati di lunga durata, vale a dire coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi, o da più di sei mesi se giovani;
- inoccupati di lunga durata, cioè coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- donne in reinserimento lavorativo che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità ed è necessario per percepire l'indennità di disoccupazione.

La condizione di disoccupato dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.

Si perde lo stato di disoccupazione in caso di:

- reddito annuale lordo, per l'anno 2007 superiore a euro 8.000 se lavoratore dipendente o euro 4.800 se lavoratore autonomo;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente.
- rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
- accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta di giovani.

Per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente un'autocertificazione, così come previsto dall'art. 2 comma 5 del Decreto legislativo n. 181/2000.

Possono mantenere lo stato di disoccupazione le persone che lavorano, a condizione che:

- l'attività di lavoro dipendente o assimilato produca un reddito annuale, nell'anno in corso, non superiore a 8000,00 euro;
- l'attività di lavoro in proprio produca un reddito annuale non superiore a 4.800,00 euro; In caso di cumulo delle due tipologie di lavoro non si possono superare i 8000,00 euro.

Data: 15/06/2009
Fonte: Redazione

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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

È un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati all'Inps che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende , che non possono utilizzare la cig ordinaria, colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
L'indennità non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di lavoratrici in maternità o di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali, anche discontinui, versati nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ottenere l'indennità di disoccupazione è necessario recarsi all'Inps di competenza entro e non oltre 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Qui, dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare l'apposita domanda (modulo DS 21).
Alla domanda devono essere allegati:

- la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall'ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro;
- il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- la richiesta di detrazioni Irpef.

I moduli DS 21, DS 22, la dichiarazione sostitutiva e il modello di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli" (www.inps.it).

L'importo dell'indennità di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. A titolo indicativo, per il 2008 tale importo è di 858,58 euro, elevato a 1.031,93 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, la percentuale è elevata al 60% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 50% e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'indennità viene pagata mensilmente dall'Inps con un assegno. La domanda va presentata all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere allegati:

- la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilato dall'ultimo datore di lavoro;
- certificato d'iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- la richiesta di detrazioni Irpef. I modelli DS 21 e DS 22 e la richiesta di detrazioni Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'Inps, anche sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli".

L'indennità viene corrisposta per 180 giorni. A partire da 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i 50 anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti;
- viene avviato a un nuovo lavoro;
- diventa titolare di pensione diretta;
- viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

La circolare n. 39 del 6 marzo 2009 introduce alcune importanti novità in materia di indennità di disoccupazione:

- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali all'interno dell'anno solare;

- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti all'interno dell'anno solare;

- estensione, per il triennio 2009-2011, dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.

Durante i periodi di indennità di disoccupazioneal lavoratore viene riconosciuta la contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per aumentarne l'importo.

Dal 3 marzo 2010, chi deve presentare la domanda per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione può ricorrere a Internet.
Lo sportello virtuale sul sito dell'Inps permette infatti di risparmiare tempo nella fase iniziale della presentazione della domanda, di seguire lo stato di elaborazione della propria domanda di disoccupazione e dà la possibilità di accedere ad ulteriori servizi.
La richiesta va presentata utilizzando la login e password personale del sito dell'Inps nella sezione Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito all'interno dello spazio riservato ai Servizi per il cittadino. Una volta entrato nello sportello virtuale, si deve compilare online l'apposito modello di domanda DS21. Da aprile 2010 si riceverà via sms l'avviso dell'avvenuta liquidazione.
Le domande presentate tramite il nuovo servizio sono poi sottoposte ad ulteriori verifiche da parte degli operatori dell'Inps. Il nuovo servizio è regolato dalla cicolare Inps n. 29 del 3 marzo del 2010.

Scarica:

La circolare dell'Inps n. 29 del 3 marzo 2010
Il manuale operativo

Data: 29/03/2010
Fonte: Redazione

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I CENTRI PER L'IMPIEGO

Con l'attuazione del Decreto Legislativo n. 469 del 23/12/1997 le funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro sono stati trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni e alle Province, con un ruolo centrale alle Province. I Centri pubblici dell'impiego sono gestiti dalle Province, secondo le indicazioni delle Regioni: garantiscono in questo modo un raccordo unico col territorio.
Chi cerca lavoro dovrà autocertificare, presso il Centro per l'impiego in cui è domiciliato, di essere disoccupato o inoccupato, e dichiarare la disponibilità immediata all'inserimento lavorativo. Possono dichiarare la disponibilità:

- minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni che hanno assolto l'obbligo scolastico;
- giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni compiuti, se in possesso di un diploma universitario o laurea fino a 29 anni;
- donne in reinserimento lavorativo: donne che, in precedenza occupate, desiderano rientrare nel mercato dopo almeno due anni di inattività;
- disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso il lavoro o cessato un'attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi, o da più di 6 mesi se con meno di 25 anni;
- inoccupati di lunga durata: coloro che, non avendo mai lavorato, sono alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi, o da più di 6 mesi se con meno di 25 anni.

I principali servizi gestiti dai Centri per l'impiego riguardano:

-accoglienza: presenza di personale specializzato, informazioni qualificate, supporto nel completare le pratiche amministrative,...;
-orientamento: colloqui individuali, assistenza nella compilazione del CV, progettazione del percorso formativo e/o professionale, ricerca di un lavoro, tirocini per promuovere l'inserimento a lavoro;
-assistenza a persone disabili o svantaggiate;
-preselezione (un primo smistamento) per le imprese;
-consulenza alle imprese: forniscono alle aziende l'elenco dei lavoratori disponibili, aiutandole a trovare la persona più adatta alle esigenze dell'azienda.

I Centri per l'impiego creano un elenco anagrafico che raccoglie i nomi di coloro che si rivolgono al Centro per cercare o cambiare lavoro.
L'elenco è integrato e aggiornato costantemente, anche sulla base delle informazioni che provengono dalle aziende e dai vari datori di lavoro. Rilascia ad ogni utente una scheda anagrafica che contiene:

-dati anagrafici;
-residenza;
-domicilio;
-composizione del nucleo familiare;
-titoli di studio;
-eventuale appartenenza a categorie protette;
-stato di occupazione.

E' possibile trovare i recapiti relativi ai Centri per l'Impiego della propria Provincia di residenza collegandosi direttamente al sito della Provincia, oppure è possibile utilizzare il motore di ricerca dei servizi pubblici per l'impiego del Ministero del Lavoro: clicca qui.

Data: 15/06/2009
Fonte: Redazione

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IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, essa deve essere presentata dall'interessato presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, vale a dire quello in cui si trova il domicilio del medesimo, e deve indicare l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente un'autocertificazione, così come previsto dall'art. 2 comma 5 del Decreto legislativo n. 181 del 2000. Non sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'impiego:

- coloro che hanno già manifestato la propria disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego di appartenenza;
- coloro che hanno già usufruito dell'intervista di preselezione e/o sono inseriti o hanno usufruito dei percorsi di orientamento organizzati dai Centri per l'impiego.

Data: 15/06/2009
Fonte: Redazione

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IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

La legge 407/1990 (art. 8) prevede un'agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che risultino disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs), per un identico periodo. Possono procedere alle assunzioni i datori di lavoro di qualunque settore, a patto che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti della stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale.
Per i datori di lavoro in genere, l'agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore.
Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro non sono dovuti per un periodo di 36 mesi, mentre è dovuta l'intera quota a carico del lavoratore.
Come ha recentemente chiarito il Ministero del Lavoro (nota n. 25/540 del 23 gennaio 2006), anche le cooperative possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90 nel caso in cui assumano un socio lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi con contratto di natura subordinata.

La normativa di riferimento è l’art. 8 della legge 407/1990.

Data: 27/11/2007
Fonte: Redazione

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GLI ALTRI CONTRATTI AGEVOLATI

Per favorire le assunzioni di personale, in particolare le categorie maggiormente esposte al rischio di espulsione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, in Cigs, in mobilità, disoccupati di lunga durata ecc...) esiste un'ampia gamma di agevolazioni ed opportunità. I provvedimenti possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, talvolta integrata da misure adottate e/o applicate a livello provinciale. Per quanto riguarda la normativa nazionale ecco i principali interventi.

Il contratto di inserimento
Introdotto dal Dlgs. 276/2003, il contratto di inserimento può riguardare le seguenti categorie di lavoratori:

- donne;
- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
- lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
- persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto di inserimento deve essere stipulato contestualmente all'adozione di un "progetto individuale d'inserimento" finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Le modalità di definizione del piano di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali. In attesa che la contrattazione collettiva provveda a disciplinare la materia, è stato siglato, in data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale che definisce alcuni elementi del contratto di inserimento necessari per consentirne una prima applicazione.
Tra i vari aspetti è stato indicato il contenuto del contratto ed è stata prevista una formazione teorica minima di 16 ore. Per i datori di lavoro che assumano con contratto di inserimento lavoratori appartenenti a queste categorie sono previsti incentivi economici, (possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante), ed incentivi normativi (esclusione, salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti).
Sono inoltre previsti incentivi contributivi, dai quali sono escluse però le assunzioni riguardanti i giovani dai 18 ai 29 anni. Gli incentivi consistono in una riduzione, pari o superiore al 25%, dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dalla circolare Inps n. 51 del 16 marzo 2004. L'agevolazione contributiva può essere superiore al 25%, se i lavoratori assunti sono considerati soggetti svantaggiati in base al regolamento n. 2204/2002, e se l'assunzione determina un incremento netto del numero dei dipendenti o riguardare copertura di posti vacanti per dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria.
Per quanto riguarda l'assunzione di donne, tutte le donne assunte con contratto di inserimento, a prescindere dalla zona geografica di appartenenza, danno la possibilità di fruire dell'agevolazione contributiva del 25%. Lo sgravio superiore, invece, spetta solo per l'assunzione di lavoratrici residenti nelle aree territoriali delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per fruire dello sgravio in misura maggiore, oltre al requisito della residenza, è inoltre necessario che le lavoratrici svolgano le prestazioni lavorative nei medesimi territori.
La normativa di riferimento sono gli artt. 54-59 del DLgs 276/2003.

Il contratto di reinserimento
Si tratta di benefici spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi e iscritti nella lista di mobilità prevista dall'art. 8 della legge 407/1990.
Il contratto di reinserimento può essere stipulato da tutti i datori di lavoro, di qualunque settore, a condizione che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano lavoratori sospesi in Cigs, o non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti (a meno che l'assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale).
Si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con possibilità di svolgimento sia a tempo pieno che a tempo parziale. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di reinserimento è riconosciuta una riduzione nella misura del 75% sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il lavoratore assunto, per un periodo di tempo variabile in relazione al periodo di disoccupazione del lavoratore: per i primi 12 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a 2 anni; per i primi 24 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni; per i primi 36 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a 3 anni.
In alternativa, il datore di lavoro può optare per una riduzione del 37,5% (ossia la metà del 75% previsto in via ordinaria) dei contributi a proprio carico, per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e comunque non superiore a 72 mesi.
La normativa di riferimento è l’art. 20 della legge 223/1991.

I lavoratori iscritti alle liste di mobilità
Nel quadro delle agevolazioni contributive previste per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati, trovano un posto di rilievo i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, e dall'art. 25 della legge n. 223/1991 a favore dei datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Le assunzioni possono essere effettuate con contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto, oppure direttamente a tempo indeterminato fin dall'inizio.
E' anche possibile effettuare assunzioni a tempo parziale. Per usufruire delle agevolazioni, il datore di lavoro non deve aver proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato. I vantaggi contributivi variano a seconda che il contratto di lavoro venga stipulato a termine a tempo indeterminato, e riguardi l'assunzione di lavoratori che hanno diritto o meno all'indennità di mobilità:

- contratto a termine per non più di 12 mesi, anche part-time: per i datori di lavoro i contributi sono quelli previsti per gli apprendisti;
- contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza, anche part-time: per ulteriori 12 mesi i contributi a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti;
- contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-time): per i datori di lavoro, i contributi sono quelli previsti per gli apprendisti, per un periodo di 18 mesi. In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l'assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore;
- 12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età;
- 24 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età
- 36 mesi, per le aree del Mezzogiorno.

Con la nota n. 1564 del 13 luglio 2006, la Direzione generale per l’attività ispettiva ha precisato che l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo dei benefici contributivi ed economici previsti dalla legge 223/91 una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento. Infine, per effetto delle novità introdotte dal Dlgs 297/92, i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione del personale hanno diritto di precedenza per un periodo di sei mesi qualora l’azienda decida nuove assunzioni.
La normativa di riferimento sono gli artt. 8 e 25 della legge 223/1991.


I lavoratori in Cigs
L'art. 4 della legge 236/1993 riconosce ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori cassaintegrati uno sgravio contributivo, oltre ad un ulteriore contributo mensile.
Possono procedere alle assunzioni tutti i datori di lavoro (comprese le cooperative), che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro per Cigs o domande intese ad ottenere le integrazioni salariali straordinarie, e che non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato o sospeso. Per usufruire delle agevolazioni occorre stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Possono essere assunti i lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non continuativi, della Cigs, (purché dipendenti da imprese beneficiarie della Cigs da almeno sei mesi).
Lo sgravio consiste nell'assimilazione per un periodo di 12 mesi della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prescritta per la generalità dei lavoratori. Inoltre, al datore di lavoro sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma 4 della Legge del 23 luglio 1991, n. 223 ridotti di tre mesi, ossia un contributo mensile in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Il contributo è riconosciuto per un periodo la cui durata è determinata in base all'età del lavoratore:

- 9 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età; - 21 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età;
- 33 mesi, per le aree del Mezzogiorno.

La normativa di riferimento: art.4 della legge 236/1993.


I lavoratori coinvolti in piani di reinserimento
Queste agevolazioni spettano alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro (di cui all'art. 20 del DLgs 276/2003) che, nell'ambito di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, assumono lavoratori svantaggiati mediante contratto di durata non inferiore a sei mesi, così come disposto dall'art. 13 del DLgs 276/2003.
Le agenzie di somministrazione possono determinare, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs 276/2003).
Inoltre, dal punto di vista contributivo, le agenzie possono detrarre dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs 276/2003).
La normativa di riferimento sono gli artt. 13 e 20 del Dlgs 276/2003.

Il reimpiego dei dirigenti
L'istituto prevede la concessione di uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti previdenziali, per una durata comunque non superiore a 12 mesi, alle imprese fino a 250 dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.
Gli enti regionali strumentali devono stipulare con le Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda e con queste e le Associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, convenzioni finalizzate alla ricollocazione di dirigenti privi di occupazione, secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Sulla base delle Convenzioni stipulate le imprese che intendono usufruire dei benefici devono presentare apposita istanza agli enti strumentali regionali che, a seguito di istruttoria e, sentito un comitato paritetico istituito in sede regionale, individuano con decreto le imprese da ammettere ai benefici. Ogni anni il Ministero del Lavoro stanzia i fondi e ripartisce le somme tra le Regioni.
L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli Istituti previdenziali chiedono al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il rimborso degli oneri sostenuti.
La normativa di riferimento è l’art. 20 della legge 266/1997.

Data: 27/11/2007
Fonte: Redazione

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ITALIA LAVORO SPA

Italia Lavoro è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Opera come agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Solidarietà Sociale e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.
Italia Lavoro gestisce per conto del Ministero numerosi progetti di assistenza tecnica che convergono sugli obiettivi di favorire l’incontro tra domanda e offerta e di rendere più aperto ed efficiente il mercato del lavoro: sperimenta e trasferisce conoscenze, metodologie e modelli di servizio innovativi per migliorare le politiche attive per l'occupazione; fornisce supporto allo sviluppo della Borsa Continua Nazionale del Lavoro e dei servizi per gli intermediari pubblici e privati; promuove la rete nazionale di sostegno alla mobilità territoriale.
In particolare, il supporto fornito da Italia Lavoro ha lo scopo di favorire l’inserimento al lavoro delle seguenti categorie svantaggiate:

- detenuti;
- tossicodipendenti;
- disabili;
- disoccupati di lunga durata;
- donne in reinserimento lavorativo;
- immigrati;

Eventi bandi e progetti destinati ai disoccupati di lunga durata sono disponibili sul sito web di Italia Lavoro: per accedere alla pagina, clicca qui.

Data: 27/11/2007
Fonte: Redazione

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27/07/2010
La crisi pesa ancora
Presentati i dati dell'Istat: non crescono i consumi, vendite al dettaglio -1,9%.

26/07/2010
Misure anticrisi
Italia Lavoro e Isfol presentano la prima ricognizione delle misure regionali di contrasto alla crisi occupazionale.

24/07/2010
Nubi nere sul Mezzogiorno
Rapporto Svimez: il Sud sta sempre peggio. Diminuisce il Pil, aumenta l'emigrazione.

26/07/2010
Progetto Challenge
Dalle aziende 1.890 richieste di voucher per l'iniziativa pilota della Regione Veneto per la formazione del personale.

25/07/2010
Carte prepagate
La Provincia di Grosseto promuove carte prepagate per la formazione di disoccupati e lavoratori in mobilità.

24/07/2010
Detenuti
Lazio: presentato un progetto per l'impiego di detenuti nel contrastare il vandalismo.

27/07/2010
Stategie per l'inclusione
A Parma, dall'8 al 10 settembre, il seminario di formazione europea dedicato alla cittadinanza attiva.

25/07/2010
Excelsior 2010
A Roma, il 29 luglio, presso Unioncamere si terrà la presentazione dell'Indagine Excelsior 2010.

19/07/2010
Viaggio nell’esclusione sociale
A Roma, il 21 luglio, un workshop sulle politiche nazionali e locali di contrasto alla povertà e alle marginalità.

27/07/2010
Voucher
La Provincia di Livorno finanzia voucher formativi destinati a giovani laureati o diplomati.

21/07/2010
Contributi per lo sviluppo
La Camera di commercio di Ferrara ha varato una serie di nuovi interventi per sostenere le imprese.

12/07/2010
Notti di luce
La Camera di commercio di Bergamo presenta la manifestazione che si terrà dal prossimo 26 agosto al 5 settembre 2010.

21/07/2010
Gioventù perduta
I giovani incontrano sempre maggiori difficoltà a realizzare i loro progetti di personali e professionali. L'indagine dell'Università di Napoli e storie raccolte da Repubblica.

14/07/2010
Il Sud e quindici anni al macero
Assente dal dibattito sulla politica economica, il Mezzogiorno d'Italia subisce con particolare durezza l'onda della crisi. L'allarme lanciato dal Rapporto annuale della Svimez.

05/07/2010
I numeri del lavoro
Sono più di ottocentomila i posti di lavoro distrutti nel nostro paese dall'inizio della recessione a oggi. A cui vanno aggiunti i lavoratori in cassa integrazione. E il quadro potrebbe peggiorare. La via d'uscita proposta da Tito Boeri e dagli economisti della Fondazione Rodolfo Debenedetti.

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