Iscrizione all'Albo
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CHE COS' E' L'ALBO
L'albo è stato istituito nel 1956 ed è attualmente regolato dalla legge n.443 del 08.08.1985 e dalle relative leggi regionali. A seguito di una convenzione con la Regione FVG, l'Albo è tenuto dalle Cciaa provinciali.
Dal 1985 l'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nella definizione di impresa artigiana. Ai sensi della normativa regionale del Friuli - Venezia Giulia l'iscrizione era già obbligatoria a far tempo dal 1970. L' iscrizione comporta il riconoscimento di qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.
Le imprese individuali devono inoltrare la domanda direttamente all'Albo Artigiani, in quanto, una volta iscritte, vengono annotate nella apposita sezione del Registro delle Imprese. Le società devono prima presentare la domanda di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese e successivamente alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Data: 15/01/2007
Fonte: Redazione
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REQUISITI
I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo;
- maggiore età;
- svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera.
Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ).
I requisiti oggettivi invece sono:
- autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...);
- produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
- limiti dimensionali.
Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci e` sufficiente la partecipazione manuale di uno).
Data: 15/01/2007
Fonte: Redazione
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TERMINI E COSTI
La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge. Per le Snc e Sas il termine dei 30 giorni decorre dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, per le Sdf dalla data di registrazione della scrittura privata di costituzione all'Ufficio del Registro (Sdf) se la data di inizio dell'attività coincide con quella di costituzione.
Costituiscono elementi di incompatibilità con l'iscrizione all'albo:
- rapporto di lavoro subordinato;
- titolare o socio prestatore d'opera in altre imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane;
- ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali.
La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta comunque a notificare all'interessato, entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, le proprie determinazioni. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
Data: 15/01/2007
Fonte: Redazione
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MODIFICHE E CESSAZIONI
I titolari di imprese artigiane individuali ed i legali rappresentanti delle imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenuti a richiedere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato la cancellazione dell'impresa dall'Albo entro trenta giorni dal verificarsi delle cause di cancellazione. Le principali cause sono: cessata attività, mancata partecipazione all'attività da parte del titolare o dei soci, perdita di uno dei requisiti di legge, trasferimento fuori provincia dell'impresa o della sua sede, mancata prevalenza dell'attività artigiana, trasformazione della natura giuridica dell'impresa.
La Commissione dispone, inoltre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia accertata la perdita di uno dei requisiti di legge, o la cessazione dell'attività, o il fallimento. In caso di invalidità, di morte, di interdizione o di inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di legge, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli, se il suo esercizio viene assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore.
La situazione dell'impresa comunicata all'Albo deve, ovviamente, coincidere con quanto denunciato al Registro delle Imprese o al R.E.A.. Pertanto, prima o contemporaneamente alla denuncia di cancellazione all'Albo Artigiani, devono essere presentate le dovute denunce al Registro delle Imprese o al R.E.A. (per maggiori informazioni si consultino le relative schede).
A seguito della cancellazione dell'impresa il titolare o i soci possono iscrivere all'Albo un'altra loro impresa, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, o trasferirvi la loro posizione previdenziale ove sia già iscritta. Qualora l'impresa cancellata per perdita dei requisiti di legge ritorni in possesso di tali requisiti, dovrà essere reiscritta all'Albo Imprese Artigiane.
La documentazione da presentare comprende:
- modulo I2 in bollo con firma del titolare (per le imprese individuali)
- modulo AN/7 in bollo con la firma di tutti i soci (per le imprese sociali)
- modello PREV.AIA per il titolare o per tutti i soci partecipanti all'attività;
- documentazione comprovante la restituzione o la revoca dell'autorizzazione, licenza all'Ufficio che la ha rilasciata (per le ditte che hanno esercitato un'attività subordinata al possesso di una autorizzazione amministrativa o licenza)
- fotocopia semplice con originale in visione del contratto di affitto, cessione,... d'azienda (tale atto dovrà esser stato depositato al Registro Imprese ai sensi di legge)
- documentazione atta a provare eventuali altre cause di cancellazione o situazioni particolari.
Ai sensi delle leggi 15/68 e Bassanini, il titolare o il socio dovrà far autenticare la firma apposta sul modulo I2 o AN/7, farsi identificare presso gli sportelli camerali, oppure potrà presentare assieme al modulo con firma semplice copia di un documento di identità in corso di validità. In quest'ultimo caso saranno annotati gli estremi di un documento di identità della persona che presenta la denuncia.
I titolari o il legale rappresentante delle imprese artigiane devono comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi la perdita dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti, o la cessazione dell'attività o le altre cause di cancellazione. La Commissione provinciale per l'artigianato può provvedere d'ufficio alla cancellazione dall'Albo in tutti i casi nei quali venga a conoscenza della perdita dei requisiti o della cessazione dell'attività o del fallimento. Salvo il caso di fallimento, la Commissione, prima della delibera di cancellazione, invia all'impresa interessata l'avviso di avviata procedura di cancellazione.
Il tempo che mediamente intercorre tra la data di ricezione della domanda di cancellazione e la data in cui è disponibile il relativo certificato è di 30 giorni.
La cancellazione dell'impresa artigiana dall'Albo comporta la cancellazione d'ufficio del titolare e dei suoi collaboratori familiari (nel caso di società di tutti i soci partecipanti all'attività artigiana) dagli Elenchi nominativi degli artigiani ai fini assicurativi e assistenziali (INPS). Il titolare o i soci potranno, altresì, trasferire la posizione in altra loro impresa artigiana.
Data: 15/01/2007
Fonte: Redazione
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