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Scegliere il proprio percorso di studio e formazione e orientarsi alla scelta dell’università, della formazione superiore e quella continua lungo il corso della vita.

Formazione e disabili

Al termine della scuola media le opportunità formative per l'allievo disabile si differeziano sia negli obiettivi finali, sia nei contenuti. Diventa perciò importante poter assumere decisioni circa gli obiettivi ed i percorsi formativi più idonei a ciascun ragazzo disabile.
L'accesso alla formazione professionale dei ragazzi disabili è regolamentata dalle singole Regioni. Per questi giovani la struttura della Fp offre soluzioni diversificate che tengono conto dei bisogni e delle specifiche caratteristiche dei disabili:

- inserimento nei corsi ordinari: sono corsi di formazione ad una specifica professionalità che prevedono l'inserimento di 1 o 2 allievi disabili per corso, con un insegnante di sostegno ogni 5 allievi e con la possibilità di frequentare più cicli (fino a 8), rispetto ai 4 previsti per gli altri ragazzi.

- corsi di formazione al lavoro allievi disabili:sono corsi finalizzati all'acquisizione di competenze lavorative, spendibili in più contesti professionali, conseguite attraverso l'agire concreto ed il confronto con compiti lavorativi reali.
In questi corsi trova particolare spazio l'intervento educativo globale (es.: autonomia, capacità di comunicazione, ecc.).
Sono rivolti a giovani disabili con un rapporto di 1 docente ogni 4 allievi. Il corso può durare fino ad un massimo di 4 anni.

- corsi Fse (Fondo sociale europeo): sono corsi finanziati dall'Unione europea per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro. Vi si accede tramite bandi di concorso in cui vengono specificati i requisiti di ammissione.

- corsi propedeutici della durata di un anno scolastico rivolti a disabili che necessitano di un percorso orientativo e formativo per un accesso mirato ai corsi di Formazione professionale.



CENTRI SOCIO EDUCATIVI > CONSIGLI > NORMATIVA >


CENTRI SOCIO EDUCATIVI

I Centri Socio Educativi (C.S.E) I C.S.E. sono servizi diurni in funzione da lunedì a venerdì. Sono rivolti a disabili che presentano notevoli compromissioni dell'autonomia delle funzioni elementari e non possono essere inseriti nel normale ambiente formativo e lavorativo.
Il C.S.E. ha come obiettivo il superamento della condizione di "irrecuperabile" e mira alla crescita evolutiva dei soggetti, attraverso la realizzazione di Progetti Riabilitativi Individualizzati.
Per informazioni rivolgersi alle ASL. Unità operativa lavoro e Unità operativa Formazione Sono servizi offerti dalle ASL per promuovere l'integrazione lavorativa del disabile. Si rivolgono a giovani che abbiano compiuto i 18 anni e che siano in possesso della certificazione di invalidità compatibile con l'impiego.
Per informazioni rivolgersi alle ASL. Escludendo l'accesso ai corsi ordinari della FP e alla scuola secondaria superiore, le possibilità offerte ai disabili possono variare da provincia a provincia. Informarsi presso i CITE delle singole province per sapere quali sono le opportunità effettivamente presenti Fin dal momento della pre-iscrizione deve essere segnalata la disabilità del ragazzo, in modo che siano predisposte le risorse per una ottimale integrazione.
Al momento dell'iscrizione è necessario il certificato di disabilità della ASL e l'eventuale nulla-osta.
Spesso le pre-iscrizioni di disabili nei corsi ordinari della FP supera il numero dei posti disponibili, si consiglia quindi di effettuare la richiesta di iscrizione presso più CFP. Vista l'ampia scelta di percorsi formativi accessibili al disabile è importante un corretto orientamento che tenga in debito conto le caratteristiche personali.
Al fine di facilitare l'inserimento nelle nuove strutture e di permettere agli operatori che lo prenderanno in carico l'elaborazione di un progetto formativo individualizzato, il processo orientativo non non deve ridursi alle informazioni sulle opportunità formative.
E' necessaria un'attenta valutazione delle caratteristiche del giovane a cui dovranno concorrere la famiglia, la scuola media, i servizi competenti delle ASL, i CFP, i CITE. Presso i CITE, per conseguire questi obiettivi, sono attivi servizi di consulenza specifici per l'orientamento del ragazzo disabile.

Data: 18/01/2007
Fonte: Redazione

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CONSIGLI

Per un ragazzo disabile la scelta del proprio futuro deve essere il frutto del confronto e della collaborazione fra il ragazzo con le sue difficoltà, la famiglia che conosce la storia del ragazzo, gli insegnanti che conoscono i livelli di ablità e le possibilità di apprendimento.

Per chi aspira ad un posto di lavoro si può ricorrere al collocamento obbligatorio, previsto dalla legge 182 del 1968. La formazione professionale prevede vari corsi in grado di dare risposte e offrire possibilità per i ragazzi portatori di handicap.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha posto le condizioni per un'intesa tra scuola, Usl ed Enti locali per la piena attuazione del diritto allo studio, per esempio provvedendo alla rimozione delle barriere architettoniche (circolare n. 262 del 22 settembre 1988).
La stessa circolare prevede che, a seguito della preiscrizione alla scuola superiore, si individui la sezione più idonea ad accogliere l'alunno disabile e a predisporre un piano per favorirne l'integrazione scolastica.
Con la legge quadro sui diritti delle persone portatrici di handicap (n. 104 del 5 febbraio 1992), presso ogni Provveditorato è attivo un gruppo di lavoro per eliminare ostacoli ed impedimenti all'integrazione degli studenti disabili.

Data: 18/01/2007
Fonte: Redazione

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NORMATIVA

 In base alla Costituzione italiana "... gli invalidi ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale ..." (art. 38).
Per vedere attuata, almeno in parte, la norma costituzionale bisogna attendere la legge 118/71. L'art. 33 dispone che i disabili dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, possono fruire di provvidenze volte all'orientamento, formazione e riqualificazione professionale, provvidenza inizialmente di competenza del Ministero del Lavoro, in seguito trasferita agli enti locali ( DPR n. 10 del 1972).
Ma è con la legge 845/78, art. 3 e 8, che la normativa in materia di formazione professionale viene riordinata in un provvedimento organico. Attualmente aggiornata dalla legge 196/97 che, tra l’altro, ha regolamentato i tirocini formativi (art. 18) indicandoli quali strumento propedeutico all’assunzione definitiva per disabili con particolari difficoltà. La stessa legge (art,16)  ha decretato che anche i disabili assunti  come apprendisti possono essere conteggiati ai fini del rispetto della legge 68/88 ( collocamento obbligatorio).

Infine si deve notare che tutti i provvedimenti insistono sull'inserimento dei disabili nei normali corsi di formazione. Prevedendo, come estrema possibilità, corsi specifici per soli disabili. Concetto ribadito dalla legge 104/92, (art. 17),che indica alle regioni l'obbligo di realizzare : "... l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati..." (comma 1 art 17), organizzando corsi specifici per quegli allievi disabili che non riescono a frequentare corsi normali (comma 3 art. 17).  
 
Il comma 5 dell'art. 17 L. 104/92, recita "... fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla L. 854/78, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 281/70, e' destinata ad iniziative di formazione..."
Altra fonte di finanziamento proviene dal fondo sociale europeo.
In tutti i casi, l'ente preposto all'erogazione dei fondi e' l'assessorato alla formazione professionale delle rispettive regioni.                      
 
L'art.5 della legge 845/78 e della legge 196/97 riconosce come attori in grado di organizzare i corsi di formazione enti pubblici o privati, fondazioni, università, (questi ultimi in convenzione con la Regione).           
       
La formazione professionale dei disabili se non viene collegata ad iniziative che aiutino l'inserimento lavorativo rischia di diventare una prestazione assistenziale fine a se stessa ( come ribadito anche dalla legge 196/97 in particolare l’articolo 18). Infatti, strumenti quali : borse lavoro, tirocini, lavoro guidato ecc., sono presenti sia in normative nazionale che regionali:

Legge 845/78 art. 15  “... le istituzioni di cui all’art.5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con imprese per effettuare presso di esse periodi di tirocinio pratico…”

Legge 56/87  art. 17 comma 2 (convenzione tra imprese e commissione regionale per l’impiego), la convenzione può prevedere l’ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro.

L.104/92 art.17 comma 5 “… fermo restando quanto previsto in favore degli handicappati dalla citate legge 845/78, una quota del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 281/70 e’ destinata ad iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi pre lavorativi…..”

D.l. 29/93 art. 42 comma 2  “... le amministrazioni pubbliche (omissis),  … promuovono o propongono alle commissioni regionali per l’ impiego, ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 56/87 programmi di assunzioni che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico…”

Legge 196/97 articolo 18 comma 1 lettera i “computabilità, ove occorre, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 482/68 ( ora legge 68/99) purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzioni …e siano finalizzati all’ occupazione".  

Data: 18/01/2007
Fonte: Redazione

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