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Caratteristiche e opportunità dell’alternanza scuola e lavoro: la metodologia didattica, i protagonisti, le modalità di applicazione e le buone pratiche.

Il ruolo dell'azienda
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TUTOR AZIENDALE

Il tutor aziendale è una figura chiave nel processo di formazione del giovane apprendista, assumendo il ruolo di guida e facilitatore nel suo percorso di inserimento lavorativo e di completamento della sua formazione professionale; in questa seconda funzione, collabora con il tutor dell'agenzia formativa (o tutor pedagogico) al fine di ottimizzare la crescita dell'apprendista in coerenza con lo sviluppo dell'impresa.
Può essere un lavoratore designato dall'impresa che sia in possesso di alcune caratteristiche specifiche (possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; aver sviluppato esperienza lavorativa di almeno tre anni) o, nel caso di aziende con meno di quindici dipendenti, può essere lo stesso titolare dell'azienda.
La formazione interna costituisce uno specifico obbligo del datore di lavoro che deve impartire la formazione necessaria a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro deve attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato di qualifica conseguito deve essere consegnata al lavoratore.
La formazione aziendale si svolge attraverso l'affiancamento di un tutor. Il datore di lavoro deve nominare uno o più tutor aziendali; ogni tutor può affiancare al massimo 5 apprendisti. Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi dei tutor alla regione.

Il tutor aziendale è il punto di riferimento per il giovane apprendista nel corso di tutta la sua permanenza in azienda; ciò determina che il tutor vada a ricoprire molteplici funzioni, quali:

- affiancare l'apprendista nella formazione on the job ;
- collaborare con il tutor dell'agenzia formativa, nella definizione del percorso formativo dell'apprendista;
- monitorare il percorso formativo extraziendale dell'apprendista, valutando le acquisizioni nel corso della pratica quotidiana svolta in azienda;
- accogliere il giovane apprendista nel contesto di lavoro, illustrandogli l'ambiente lavorativo, le attività e i compiti che andrà a svolgere;
- presentare le attività realizzate in impresa e quelle in contesto extraziendale;
- supportare l'apprendista nei momenti di crisi;
- realizzare periodici colloqui di verifica con l'apprendista in relazione al suo percorso in azienda;
- rapportarsi con il tutor pedagogico per monitorare il percorso formativo dell'apprendista in azienda e al di fuori di essa;
- valutare gli apprendimenti progressivamente acquisiti dall'apprendista. 

Data: 08/07/2008
Fonte: Redazione

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STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto, pena la nullità del rapporto di lavoro che deve essere considerato ordinario, a tempo indeterminato. Ciò significa che, se al termine del periodo di "addestramento" il datore di lavoro non interviene per interromperlo, il contratto si assesta automaticamente come contratto ordinario.
Il contratto deve indicare, oltre ai dati che in generale deve contenere ogni lettera di assunzione:

- la prestazione lavorativa oggetto del contratto
- il piano formativo individuale
- la qualifica che potrà essere conseguita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale e extra-aziendale.

Il numero massimo di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati e specializzati. Se un datore di lavoro non ne ha oppure ne ha meno di tre, può assumere fino a un massimo di tre apprendisti.
Per l'apprendista permane il divieto di retribuzione a cottimo.
In caso di passaggio dal diritto-dovere di istruzione e formazione all'apprendistato professionalizzante, è possibile sommare i periodi fino al limite massimo di durata previsto per il secondo (6 anni).
Sussiste poi il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato senza una giusta causa. Questo, in assenza di ulteriori precisazioni, deve intendersi esteso alla "ragione aziendale": qualora si renda necessario ridurre i volumi di lavoro o riorganizzare la struttura, il contratto può essere rescisso.
La qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo per il proseguimento di percorsi di istruzione. Entro 12 mesi dell'entrata in vigore del decreto saranno definite le modalità di riconoscimento dei crediti. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni.
La categoria di inquadramento non potrà essere inferiore di più di due livelli a quella spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi agevolati maggiorati del 100%.
Infine, per quanto riguarda il regime previdenziale e assistenziale, le nuove disposizioni confermano quanto previsto dalla legge 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni.

Data: 08/07/2008
Fonte: Redazione

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LA FORMAZIONE

La formazione professionale nell'apprendistato si svolge all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
L'art. 16 della Legge 196/1997, come modificato dalla Legge 263/1999, ha valorizzato notevolmente i momenti di formazione e ha stabilito che le relative agevolazioni non trovino applicazione nel caso della mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente (Agenzia del lavoro in provincia di Trento).
A tale riguardo i datori di lavoro devono comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale contestualmente alla comunicazione di assunzione dell'apprendista stesso; il decreto Ministeriale del 07.10.1999 stabilisce anche che le iniziative formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.
Pertanto il datore di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve consentire al proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna, le quali, comunque, dovranno essere proposte al datore di lavoro dall'amministrazione pubblica competente, che non solo deve organizzare l'attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione all'azienda. Nel caso di inadempienza nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
A tale riguardo con la Circolare 78 del 09.11.2000, il Ministero del Lavoro ha specificato che l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna ed eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi, che devono essere debitamente certificate.
Inoltre, perché il datore di lavoro possa usufruire delle agevolazioni contributive, occorre che l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmate fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista. In mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.
Il monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, deve essere in via di principio congruo al conseguimento della qualifica professionale; solo nel caso della tipologia di apprendistato professionalizzante è definito un minimo di 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.
In attuazione di quanto previsto dal citato art. 16 della Legge 196/1997, il Ministro del Lavoro ha emanato specifiche disposizioni relative a contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti, stabilendo che le stesse devono essere strutturate in forma modulare e che i contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, devono essere articolati come segue:

1. contenuti a carattere trasversale: eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche, comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali e conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). In questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

2. contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito dovranno essere sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura professionale.

La formazione sui contenuti di carattere economico e trasversale deve essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale o nelle strutture accreditate ai sensi dell'art. 17 della Legge del 24/06/1997, n. 196.
A completamento del quadro normativo riferito alle modalità di svolgimento della formazione nell'apprendistato, il Ministero del Lavoro, con Decreto del 28 febbraio 2000, ha indicato le caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale previsto dalla citata Legge 196/1997, stabilendo, tra l'altro, che le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore con formazione e competenze adeguate designato dall'impresa.

Data: 08/07/2008
Fonte: Redazione

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NORMATIVA

I principali riferimenti normativi inerenti il contratto di apprendistato sono:

 - Circolare n. 30/2005 del 15 luglio 2005
in materia di apprendistato professionalizzante (formato .doc, 36 Kb) Circolare n. 40/2004 del 14 ottobre 2004 (formato .doc, 63 Kb)Il nuovo contratto di apprendistato
 
- Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Articoli n. 47 - 53. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

- Legge 196/97 art.16 (L'apprendistato)
Norme in materia di promozione dell'occupazione (legge Treu).
 
- Decreto inteministeriale 18 MAaggio2001
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000. 
 
- Decreto direttoriale n. 370/2000 del 13/11/2000
 
- Circolare  9 novembre 2000, n.78/2000
Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attivita' di formazione esterna.
 
- Circolare  9 novembre 2000, n.77/2000
Disposizioni per l'attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione esterna per i giovani che assolvono l'obbligo formativo attraverso l'esercizio dell'apprendistato.
 
- DPR 12 luglio 2000 n°257
Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concerrnente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.
 
- Decreto ministerialedel 28 febbraio 2000
Disposizioni relative alle esperienze professionali esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

- Circolare  5 gennaio 2000 n.1/2000
Lavoro minorile - Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - Prime direttive applicative.
 
- Decreto 7 ottobre 1999
Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
 
- Decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 302
Disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 68 comma 5 della legge n. 144 del 17 maggio 1999
 
- Legge n. 263/99 Testo del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1999), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 9),
"Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato". 

- Decreto ministeriale 20 maggio 1999
Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti.Legge 17 maggio 1999, n. 144"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
 
- Legge 17 maggio 1999, n. 144
"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" 
 
- Circolare  16 luglio 1998, n. 93/98
Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all’art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di formazione degli apprendisti.
 
- Decreto ministeriale 8 Aprile 1998
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
 
- Circolare 203 1998
Disposizioni in materia di contratto di apprendistato nel settore previdenziale agricolo.

Data: 08/07/2008
Fonte: Redazione

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