Brevetti
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Il disabile, limitato nella capacità motoria, presenta esigenze del tutto simili a quelli degli altri cittadini. La presenza di “barriere architettoniche” tuttavia limita la fruizione di queste strutture, servizi o attività indispensabili ad una autonoma vita di relazione.
Le più comuni sono gradini, pendenze eccessive, porte strette, pavimentazioni sdrucciolevoli o sconnesse, accessori e complementi posti in punti eccessivamente alti, servizi igienici inaccessibili. Occorre tener presente che una corretta progettazione delle opere edilizie e limitati interventi sull’esistente rappresentano non solo una necessaria attenzione alle esigenze del portatore di handicap, ma anche una azione di prevenzione di possibili infortuni ed un maggior livello di servizio a tutti i fruitori di quelle strutture.
L’abbattimento delle barriere architettoniche nei diversi settori della vita civile, pubblica e privata è previsto, e agevolato, da una vasta ed ormai consolidata legislazione, fatto, questo, che si traduce direttamente in una serie di obblighi e adempimenti per le Pubbliche amministrazioni e per gli altri attori sociali. L’esigenza è quella di affrontare il problema delle barriere architettoniche in modo complessivo e globale, perché il singolo intervento localizzato, seppur necessario, non risolve da solo i limiti di accessibilità.
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Sono considerate barriere architettoniche:
-gli ostacoli fisici che limitano e impediscono la mobilità dei cittadini, (quindi non solo dei disabili), principalmente e, ovviamente, tutti coloro che hanno capacità motorie ridotte o nulle;
- gli ostacoli che impediscono l’utilizzo di attrezzature e servizi, (impianti sportivi, teatri, scuole, ascensori, bagni ecc.);
- la mancanza di dispositivi tecnici in grado di favorire i disabili sensoriali nell’orientamento, e il riconoscimento di luoghi e fonti di pericolo (in questo caso si veda lo specifico riferimento nell’art. 2 del D.M. 236/89).
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione
La legislazione sulle barriere architettoniche interne ed esterne alle abitazioni appare complessa e articolata, segno dell’importanza data a tale fondamentale diritto. Ecco i principali riferimenti.
Per quanto riguarda l’edilizia pubblica, in quanto frutto di un intervento diretto od indiretto della Pubblica amministrazione, la legge 118/1971 stabilisce la precedenza di attribuzione degli alloggi di edilizia economica e popolare situati al piano terra agli invalidi aventi difficoltà di deambulazione che ne facciano richiesta.
Questo obbligo viene perfezionato con l’art. 17 del DPR 384/1978, che, non solo ribadisce tale precedenza, ma impone anche l’apporto delle possibili variazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente presentatesi. La legge 13/1989 impone l’adeguamento alle normative tecniche sulle barriere non solo ai nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, ma anche in corso di eventuale ristrutturazione dell’intero edificio.
Anche il D.M. 236/1989 interviene, imponendo l’accessibilità di almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata (con un minimo di una unita immobiliare per intervento). Nel caso delle barriere architettoniche presenti nell’edilizia privata si applica quanto disposto dalla legge 13/1989.
Essa prevede (sempre nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione dell’intero edificio) che in tutti gli edifici sia previsto l’eventuale inserimento di opportuni ausili e accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, almeno un accesso in piano o agevolato, l’installazione negli edifici con più di tre piani fuori terra di un ascensore accessibile e raggiungibile per ogni scala esistente.
Il D.M. 236/1989 approfondisce ed amplia i contenuti precedentemente espressi: gli spazi esterni e comuni di tutta l’edilizia residenziale devono essere fruibili dalle persone con ridotta capacità motoria; ogni unità immobiliare deve essere visitabile cioè raggiungibile ed avere la zona soggiorno ed un servizio igienico di dimensioni adeguate; gli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni devono essere adattabili cioè permettere una facile trasformazione per renderli accessibili.
I criteri tecnici e dimensionali per la progettazione o la ristrutturazione degli edifici sono riportati agli art. dal 7 al 16 del DPR 384/1978 e dagli art. da 4 al 9 del D.M. 236/1989, dove vengono presi in considerazione tutti quegli elementi costruttivi propri dell’edificio e delle sue parti esterne che possono essere adeguati alle esigenze del disabile con limitata capacità motoria.
Infine, l’art. 32 della legge 41/1986 prevede l’obbligo della redazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, indicando anche possibili finanziamenti per la loro realizzazione.
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione
Tutte le aziende che impiegano lavoratori disabili devono avere accessibile e visitabile il settore produttivo, gli spogliatoi, almeno un servizio igienico, la mensa.
Per accessibilità si intende la possibilità delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizione di sicurezza ed autonomia.
Per visitabilità, la possibilità di accedere agli spazi di relazione ed almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono da considerarsi spazi di relazione: gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio o dei luoghi di lavoro, (mense), servizio ed incontro, nei quali la persona entra in rapporto con la funzione che vi svolge. Per le opere necessarie è possibile accedere a contributi sia nazionale che regionali.
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione
Gli artt. 8 – 11 della legge 13/89 prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.
Tali contributi possono essere concessi al singolo portatore di handicap o al condominio. È importante rilevare che la legge 62/89, (che integra la legge 13/89), ha introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza agli handicappati.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a cinque milioni; è aumentato del 25% della spesa effetivamente sostenuta per costi da circa 3mila a 12mila euro, e di un ulteriore 5% per costi da 12mila a 50mila euro, (art.9 comma 2). I contributi sono cumulabili con altri eventualmente concessi al singolo o al condominio, al centro o istituto residenziale.
Per richiedere il contributo previsto dagli artt. 8 – 11 della legge 13/89 occorre presentare domanda al comune dove si effettueranno i lavori entro il primo marzo di ciascun anno. Alla domanda deve essere allegato:
- certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’ubicazione della propria abitazione o sede del centro o istituto, nonché le difficoltà di accesso.
L’assegnazione del contributo avviene entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma disponibile per il comune; l’erogazione avviene dopo l’assegnazione, previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori. Le domande non soddisfatte nell’anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi.
Per quanto riguarda i contributi attivati dalle singole regioni, le domande devono essere presentate al sindaco del comune in cui si effettueranno i lavori entro il 31 marzo di ogni anno. A esse si deve allegare:
- (nel caso degli edifici aperti al pubblico) indicazioni funzionali dell’edificio o dello spazio su cui sono previsti interventi;
– (nel caso delle imprese) descrizione degli interventi che si intende apportare al posto di lavoro occupato stabilmente dalla persona disabile;
– indicazione analitica delle opere da eseguire, degli ausili e attrezzature da acquistare con la specificazione dei costi relativi;
– la dichiarazione di avere (o di non aver) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altre leggi;
– dichiarazione che le opere non sono eseguite e/o che gli ausili e attrezzature non sono ancora stati acquistati.
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione
DIRITTO DI MOBILITÀ E ATTUAZIONE
Gli artt. 27 e 28 ex legge 118/71 (e successivo regolamento attuativo) ribadiscono e difendono il diritto alla mobilità dei portatori di handicap. L’art. 27 prevede che:
- le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;
– in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai disabili;
– in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, debbono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
– gli alloggi dell’edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
L’art. 28 insiste particolarmente sulla necessità di rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici, per permettere l’accesso a ragazzi disabili. Nonostante questa normativa, gli enti pubblici hanno tardato nell’applicazione, a causa della scarsità di risorse e, soprattutto, alla mancanza di sensibilità nei confronti delle problematiche dell’handicap.
Per questo motivo il legislatore ha varato un provvedimento che prevede sanzioni per chi non rispetta la normativa e finanziamenti per chi intende applicarla. Si tratta della legge 41 del 28/2/86 (legge finanziaria), confermata e ampliata dalla legge 104/92 art. 24 .
In particolare, si stabilisce: “….tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 13/89 ……..sono eseguite in conformità delle disposizioni di cui alla legge 118/71 e del dpr 384/78…….” Viene stabilito inoltre che il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alla legislazione in materia e sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti, qualora l’edificio pubblico o privato aperto al pubblico, sia in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Infine l’art. 23 legge 104/92 detta disposizioni per agevolare l’accesso alle attività sportive, turistiche e ricreative, in particolare:
- enti pubblici e il Coni, debbono adeguare gli impianti sportivi di loro proprietà, (comma 2).
– gli stabilimenti balneari debbono adeguare le strutture ai sensi del D.P.R. 236/89 del Ministero dei Lavori Pubblici e dell’art. 9 legge 13/89, (comma 3).
– le società che gestiscono le autostrade debbono adeguare gli impianti in base alle indicazioni del D.P.R. 236/89.
– viene prevista la chiusura degli esercizi pubblici, nel caso i gestori discriminino i disabili. norma che risente, chiaramente, di noti fatti accaduti in occasione delle ferie estive nelle nostre riviere, (comma 5).
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione
La legge 118/71 rinvia l’attuazione degli interventi e l’individuazione dei parametri per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la difesa del diritto di mobilità ad un provvedimento attuativo che ha tardato 7 anni. Parliamo infatti del DPR 384/78 che fissa misure e caratteristiche tecniche che debbono avere scivoli, parcheggi, accessi ecc.
A titolo indicativo proponiamo alcuni riferimenti:
a) Marciapiedi e percorsi pedonali:
- Larghezza minima m. 1,50;
– pavimentazione antisdrucciolevole;
– dislivello massimo dal piano stradale di cm 15;
– scivolo per accedere al marciapiede: larghezza m. 1,50
– pendenza max 15%.
b) Accessi
- larghezza minima m 1,50
– zona antistante l’ingresso minimo m. 1,50.
c) Scale
- altezza gradini max cm 6;
– piani antisdrucciolevoli;
– corrimano altezza cm 90;
– parapetti altezza m 1.
d) Scivoli o rampe
- pendenza max 8%;
– pianerottolo ogni 10 m di lunghezza della rampa, di 1,5 m minimo di dimensione.
e) Piattaforma di distribuzione
- superficie minima mq 6 con il lato più corto non inferiore a m 2.
f) Parcheggi
- scivoli di raccordo con i marciapiedi o passaggi pedonali;
– Larghezza della piazzuola m 3 (per permettere al disabile di salire in auto con la carrozzella ).
g) Porte
- larghezza minima cm 85, (dimensione ottimale: cm.90);
– in caso di porte successive deve essere assicurato un interspazio di m 1,50;
– maniglie ad una altezza di 90 cm circa.
h) Servizi igienici
- Almeno uno dei servizi igienici previsti deve essere accessibile e riconosciuto da apposito segnale sulla porta;
– le dimensioni minime devono essere di m 1,80 x 1,80;
– tazza wc ad altezza massima di cm 50;
– lavabo ad altezza massima di cm 80;
– corrimano orizzontali continui ad altezza massima di cm 80 e distanti dalla parete di cm 5;
– deve essere istallato un campanello elettrico.
i) Ascensori
- in tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere dotato di ascensore;
– dimensione minima della cabina : m 1,50 di lunghezza per m 1,37 di larghezza;
– porta scorrevole automaticamente con un apertura di cm 90;
– tastiera dei piani con i numeri in rilievo o in Braile;
– segnalazione acustica di arrivo al piano;
– tastiera all’altezza massima di 1,20 m da terra.
l) Comandi elettrici e di segnalazione
- Tutti i comandi elettrici, (interruttori, prese, campanelli di segnalazione ecc.), debbono essere ad una altezza massima da terra di 90 cm.
Data: 25/05/2009
Fonte: Redazione