Co.co.pro. una tantum

Il decreto Milleproroghe ha prorogato anche per il 2012 l’indennità una tantum a favore dei collaboratori rimasti senza lavoro.  Il decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011 destina così 13 milioni di euro per sostenere il reddito dei disoccupati più fragili, quelli che non hanno diritto alla Cassa integrazione né ad alcuna altra forma di indennità dopo il licenziamento. Restano invariati i requisiti di accesso per ottenere il contributo; limiti troppo restrittivi secondo i maggiori sindacati.
I requisiti per richiedere l’erogazione dell’indennità sono i seguenti:

- avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro);
– avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro;
– avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione separata Inps nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso;
– non avere un contratto di lavoro da almeno due mesi.

La platea degli aventi diritto è davvero piuttosto ristretta. Basti pensare che ad ottobre 2011 su 42.550 domande pervenute soltanto 13.197 sono state accolte. Il 69% non presentava i requisiti per l’accoglimento.
L’indennità una tantum è pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente, e comunque non può essere superiore a 4.000 euro.
La domanda, che puo essere compilata tramite i sindacati e i patronati, deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data in cui siano stati soddisfatti i requisiti previsti per il diritto. Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

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