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Per favorire e sostenere le assunzioni di personale, esiste un’ampia gamma di agevolazioni ed opportunità. I provvedimenti possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, talvolta integrata da misure adottate e/o applicate a livello provinciale.
Limitandoci in questa scheda alla sola normativa nazionale, proponiamo di seguito uno schema dei vari interventi, illustrando i riferimenti normativi, la tipologia dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, i vincoli e i contenuti dei benefici concessi.
LAVORATORI DISABILI > INSERIMENTO TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI > BONUS ASSUNZIONI 2012 > DETENUTI > LAVORATORI ANZIANI > CREDITO D’IMPOSTA PER IL SUD >
La legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” obbliga i datori di lavoro privati che occupano almeno 15 dipendenti ad assumere uno o più lavoratori disabili, in rapporto al numero complessivo di occupati. L
a stessa legge prevede, all’art.13, particolari facilitazioni per i datori di lavoro che stipulano convenzioni con gli uffici provinciali competenti al collocamento disabili. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Le convenzioni possono anche stabilire la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sempre l’art. 13 prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni contributive, che variano a seconda del tipo e grado di invalidità del lavoratore assunto:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità superiore al 79% o minorazioni ascritte alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile intellettivo o psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità, previa definizione da parte delle regioni dei criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue previste e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
- fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;
- rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con un’invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
La normativa di riferimento è l’art. 13 legge 68/1999
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
INSERIMENTO TRAMITE COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali di tipo B (legge 381/1991) che assumono o ammettono come soci lavoratori svantaggiati, godono di particolari benefici contributivi e fiscali. Dal punto di vista contributivo, le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 381/1991, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, sono pari a zero.
Dal punto di vista fiscale, il costo dei lavoratori disabili assunti si detrae interamente dalla base imponibile sulla quale si calcola l’Irap.
La normativa di riferimento è la legge 381/1991.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
Il Consiglio dei ministri del 11 maggio 2012 ha varato le regole per ottenere gli sconti fiscali a favore dei lavoratori svantaggiati del Sud Italia.
Nel dettaglio si tratta di un credito d’imposta nella misura del 50 % dei costi salariali, da utilizzare in compensazione, per chi assume a tempo indeterminato categorie più colpite dalla crisi.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’obiettivo è promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai trattati. Vengono stanziati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo sociale europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il piano d’azione coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del ministro per la Coesione territoriale. Le regole sono state fissate dal ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro per la Coesione territoriale.
Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore svantaggiato:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
– i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
– chi vive solo con una o più persone a carico;
– i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);
– chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In cosa consiste il bonus. Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”.
Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Ogni regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Leggi l’approfondimento sul bonus fiscale 2012.
Data: 10/05/2012
Fonte: Redazione
La legge 22 giugno 2000, n. 193, meglio nota come “legge Smuraglia”, favorisce l’attività lavorativa dei detenuti, prevedendo sgravi fiscali e contributivi per quei soggetti pubblici o privati (imprese o cooperative sociali) che assumono lavoratori che si trovano nella condizione di detenuti in esecuzione di pena.
Possono accedere ai benefici le imprese o le cooperative sociali che che assumono quali lavoratori dipendenti detenuti internati oppure che svolgono attività di formazione a detenuti internati se al termine della formazione è prevista l’assunzione (salvo che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con Enti locali).
L’assunzione deve assumere la forma di un contratto di lavoro subordinato (anche a tempo parziale) per un periodo non inferiore a 30 giorni, e con un trattamento economico non inferiore a quello fissato dal Ccnl. Il beneficio per le imprese consiste in un credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto pari a 516,46 euro. Il credito di imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto ed è cumulabile con altri eventuali benefici.
Il credito d’imposta non spetta per i condannati ammessi alle misure alternative (art. 47, 47 bis, 47-ter, 48 legge 354/1975). Inoltre la legge prevede una riduzione dell’aliquota complessiva della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria. Destinatarie del beneficio sono le cooperative sociali che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti degli ospedali psichiatrici anche giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno o alle misure alternative alla detenzione.
La riduzione è fissata
- nell’80% per i detenuti ed internati, condannati ammessi al lavoro all’esterno
– nel 100% per gli internati ammessi alle misure alternative.
Per le altre aziende pubbliche e private la riduzione ammonta all’80% per i detenuti ed internati, purché organizzino attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate (non spetta lo sgravio contributivo per gli internati alle misure alternative né per i detenuti ammessi al lavoro esterno).
Sia le imprese che le cooperative, infine, possono sottoscrivere convenzioni per la gestione in comodato d’uso di lavorazioni penitenziarie con le direzioni degli Istituti Penitenziari, accedendo ad ulteriori agevolazioni contributive.
La normativa di riferimento è la legge 193/2000.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
E’ il cosiddetto “Superbonus” per incentivare il posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori anziani. E’ stato introdotto dalla legge 243 del 23 agosto 2004 ed è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono o decideranno di continuare a lavorare.
Per il periodo 2004-2007, per incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria. In questo modo il datore di lavoro non deve più versare i contributi agli enti competenti e versa la somma corrispondente al lavoratore.
La normativa di riferimento è legge 243/2004.
Data: 20/03/2007
Fonte: Redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 24 maggio 2012 che fissa le disposizioni di attuazione del credito d’imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno.
In dettaglio si tratta del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modificato in alcuni punti dall’art. 59 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La norma introduce una importante misura di sostegno all’occupazione per le Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).
L’obiettivo è agevolare la creazione di posti di lavoro “aggiuntivi” e stabili nelle Regioni meridionali interessate: l’articolo 2 prevede la concessione di un credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, dai datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle suddette Regioni.
La misura e i limiti di fruizione del credito d’imposta sono pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di assunzione del lavoratore svantaggiato ovvero nei ventiquattro mesi successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento comunitario n. 800/2008.
Quanto alla fruizione dell’agevolazione fiscale, è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro due anni dalla data di assunzione al fine del rispetto dei termini comunitari per la rendicontazione del Programma Operativo.
Dal 1° giugno 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale che ha fissato le disposizioni di attuazione dell’agevolazione, decorre il termine di trenta giorni per l’adozione dei provvedimenti regionali finalizzati a consentire la presentazione delle istanze di concessione del credito di imposta da parte dei soggetti interessati.
Beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni indicate. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina del credito d’imposta le persone fisiche non esercenti attività d’impresa nè arti e professioni e i soggetti indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86).
Incremento della base occupazionale: danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni, nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Lavoratori svantaggiati sono definiti dal Regolamento (CE) n. 800 del 2008 quelli rientranti in una delle seguenti categorie:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
– lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
– adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
– lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
– membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Invece, lavoratore molto svantaggiato è definito chi è senza lavoro da almeno 24 mesi.
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A quasi due anni dalla legge istitutiva, si aprono i bandi del bonus Sud, il credito d’imposta per le imprese che assumono lavoratori svantaggiati nelle regioni meridionali, come previsto dall’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge n. 106/2011).
In palio 144 milioni che saranno assegnati con otto diversi sistemi di gestione attraverso le Regioni. Queste ultime devono selezionare le aziende beneficiarie, attribuire i finanziamenti fino a esaurimento delle risorse, e infine segnalare i “vincitori” all’agenzia delle Entrate, per l’effettiva fruizione del credito.
Saranno inoltre le stesse regioni a dover rifondere l’Erario dei fondi spesi. Ogni regione ha procedure, tempistiche e modalità di presentazione delle domande differenti, dall’invio telematico all’utilizzo della posta, per arrivare fino all’obbligo di consegna a mano dei plichi. Ecco tutti i bandi regionali.
• La Regione Abruzzo è pronta a erogare risorse finanziarie per 4 milioni di euro. Il bando si trova allegato alla determinazione interdirigenziale del 27 giugno 2013, n. 68/DL 22 – 28 DL23. Scarica il bando.
• La Regione Basilicata dispone in tutto di 4,15 milioni di euro suddivise in due tranche (da 2 milioni di euro la prima, di 2,15 milioni di euro la seconda). Il bando si trova in applicazione della legge 106 del 12 luglio 2011. Scarica il bando.
• La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico che regolamenta gli incentivi sotto forma di concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile, attraverso l’assunzione di lavoratori svantaggiati (giugno 2012). Scarica il bando.
• La Regione Campania ha previsto 20 milioni di euro disciplinati nell’avviso pubblico incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – credito di imposta. Scarica il bando.
• La Regione Molise con la determina direttoriale n. 706 del 23 luglio 2012 mette a disposizione un milione di euro. Scarica il bando.
• La Regione Puglia ha predisposto una determinazione con dettagliate procedure e requisiti di richiesta. Scarica il bando.
• La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso su Credito d’imposta per un nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna. Scarica il bando.
• La Regione Sicilia ha pubblicato il bando con gli incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno è contenuto con l’avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012, per un totale di 65 milioni di euro. Il bando è scaricabile dal sito regione.sicilia.it.
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione.
Data: 14/06/2012
Fonte: Redazione