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La legislazione sull’assistenza economica è costituita da provvedimenti non sempre di facile e immediata interpretazione sia per i frequenti richiami a norme precedenti, sia per i diversi riferimenti a disposizioni sanitarie e fiscali. Per questo è utile usufruire di una sintetica ma efficace guida.
I disabili, riconosciuti invalidi civili, secondo la gravità della menomazione e sulla base di altre condizioni connesse all’età e al reddito, hanno diritto a determinate forme di assistenza economica da parte dello Stato. I soggetti divenuti invalidi a causa di un incidente connesso a situazioni di lavoro, di servizio o di guerra acquisiscono il diritto di ricevere provvidenze economiche sia da parte dello Stato sia da parte di enti previdenziali, con la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
Tali prestazioni, erogate a titolo di “risarcimento”, sono comunque superiori a quelli che ricevono le persone riconosciute invalidi civili. I cittadini handicappati che hanno le stesse difficoltà possono quindi ricevere trattamenti economici diversi perché è diversa la causa della loro disabilità. La vigente normativa, tuttavia, garantisce a tutti i cittadini riconosciuti portatori di una specifica invalidità il diritto soggettivo a ricevere determinate prestazioni economiche, anche se con forme e modalità diverse.
Oltre alle provvidenze economiche continuative, in favore dei disabili sono previsti altri interventi di carattere economico:
- agevolazioni fiscali (agevolazioni in materia di IVA, esenzioni IVA, non imponibilità, agevolazioni in materia di redditi);
– esenzioni (tasse scolastiche, tasse automobilistiche, canone telefoni portatili);
– contributi economici (adattamenti veicoli, alloggi per persone disabili, indennizzi per invalidità acquisita a causa di vaccinazioni obbligatorie o in seguito a infezioni da HIV contratte per somministrazioni di sangue e suoi derivati).
Le regioni possono emanare norme sull’assistenza economica nell’ambito delle competenze legislative in materia socio-assistenziale. Le disposizioni regionali sono contenute in particolare nelle leggi di riordino dell’assistenza sociale (con interventi rivolti a tutti i cittadini in situazioni di disagio) e in leggi di carattere generale o specifiche sulle problematiche dell’handicap (in genere prevedono contributi per le famiglie che assistono disabili).
REQUISITI > MODALITA’ DI RICHIESTA > INVALIDI CIVILI – ASSEGNO MENSILE > PENSIONE DI INABILITA’ > ALTRE PENSIONI > ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA > RICORSO > INDENNITA’ > ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ > DOPO IL 18° ANNO DI ETÀ > LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI >
Ogni anno il ministero dell’Interno, con proprio decreto fissa gli importi delle pensioni, delle indennità, e degli assegni spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Lo stesso Decreto fissa anche i limiti di reddito al di sopra dei quali si perde il diritto all’erogazione di alcune di queste provvidenze economiche.
Tutte le provvidenze economiche riconosciute alle persone invalide civili, cieche civili e sordomute sono erogate se questi soggetti possiedono i requisiti previsti dalle leggi, che, ad eccezione della cittadinanza italiana e la residenza in Italia, sono differenti per ciascuna provvidenza. I requisiti fondamentali per accedere alle provvidenze sono:
- Condizioni di salute: le provvidenze economiche sono erogate solo a coloro che sono stati riconosciuti “invalidi civili”, “ciechi civili” o “sordomuti” dalla Commissione medica competente dell’A.S.L di residenza della persona interessata; viene rilasciato un certificato di invalidità, cecità o sordomutismo dal quale risulta una condizione di invalidità, correlata all’età della persona invalida, che determina il requisito medico alle provvidenze economiche.
La condizione e la percentuale di invalidità sono valutate in base ad una tabella approvata con Decreto del Ministero della Sanità (DM 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”).- Variazione delle condizioni di salute nel corso degli anni: in questi casi è necessario richiedere un nuovo accertamento di invalidità all’A.S.L. di residenza.
La procedura è la stessa con la sola differenza che qualora si sia verificato un peggioramento delle condizioni di salute, deve essere specificato, sul modulo di domanda, che si tratta di aggravamento; questo può determinare anche una modifica della provvidenza economica erogata.- L’età: la pensione e l’assegno mensile erogati agli invalidi civili, la pensione per i sordomuti sono riconosciuti a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; l’indennità di frequenza solo ai minorenni, mentre le indennità e le pensioni per i ciechi assoluti e parziali non sono sottoposte ad alcun limite di età.
Il minorenne riconosciuto invalido civile o sordomuto che percepisce l’indennità di frequenza o di comunicazione o l’indennità di accompagnamento, un mese prima di compiere 18 anni, deve presentare una domanda di riconoscimento di invalidità civile per sottoporsi a visita medica dopo la quale riceverà un verbale con l’indicazione della percentuale di invalidità ed eventuali provvidenze economiche quali la pensione di inabilità o per sordomuti o l’assegno mensile. Il maggiorenne già dichiarato invalido civile o sordomuto non deve più presentare una domanda di invalidità quando compie 65 anni.
L’eventuale assegno mensile o pensione di invalidità o pensione per sordomuti già percepito si converte automaticamente in pensione INPS e non viene meno il diritto all’indennità di accompagnamento se già riconosciuto. Se le condizioni di salute lo rendono necessario, l’ultrasessantacinquenne, già riconosciuto dalla Commissione medica dell’A.S.L. di residenza, parzialmente invalido, può sempre presentare una domanda di aggravamento dalla quale può determinarsi il diritto all’indennità di accompagnamento.- Il reddito: per le pensioni erogate agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili, l’assegno mensile e l’indennità di frequenza è previsto un limite di reddito al di sopra del quale non si ha diritto alla provvidenza.
Questo limite, che varia a seconda della provvidenza cui si ha diritto non è previsto per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento e le analoghe indennità dovute per cecità e sordomutismo. Il reddito cui si deve fare riferimento è quello imponibile ai fini delle imposte sui redditi della persona interessata; non si tratta in nessun caso del reddito del nucleo familiare. Questo tipo di provvidenze economiche non sono imponibili, pertanto non costituiscono reddito ai fini fiscali.
Chi non ha ottenuto la provvidenza economica perché non possedeva il requisito riferito al reddito, può, anche in un momento successivo, presentare domanda dopo aver maturato i requisiti necessari; viceversa il superamento della soglia di reddito comporta la sospensione della provvidenza erogata. In questi casi è necessario comunicare alla Prefettura competente il cambiamento delle condizioni economiche sia in aumento che in diminuzione; la Prefettura ha il compito di compiere gli accertamenti del caso e, se necessario, chiederà all’interessato di sottoporsi a nuova visita medica.- Morte dell’interessato: gli eredi devono comunicare al più presto all’ente erogatore della provvidenza stessa (Prefettura o INPS) il decesso. Gli eredi hanno diritto a ricevere solo i ratei maturati, ma non ancora riscossi.
Se il titolare non aveva ancora iniziato a percepire la provvidenza è sufficiente che gli eredi presentino alla Prefettura una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell’interessato.
Se il titolare aveva già iniziato a percepire la provvidenza è necessario che gli eredi presentino una dichiarazione dalla quale risulti il decesso dell’interessato ed il libretto della pensione o di altra provvidenza e non vadano a ritirare quanto eventualmente versato sul conto corrente o a disposizione presso l’ufficio postale successivamente al decesso del titolare del libretto.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
In base al decreto del ministero del Tesoro 29 novembre 1990, alla domanda, per accedere alle provvidenze in caso di disabilità accertata nelle modalità e percentuali previste dalla legge, deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidanti. Nel caso di domande intese ad ottenere l’indennità di accompagnamento, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura: “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Per le domande intese ad ottenere l’indennità mensile di frequenza in favore dei mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante deve anche contenere la dicitura: “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Nel caso di domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai ciechi civili, il certificato deve contenere l’indicazione dell’eventuale residuo visivo in ciascuno occhio, con relativa correzione.
Per le domande intese ad ottenere le provvidenze in materia di assistenza ai sordomuti, il certificato medico deve contenere l’indicazione che la sordità non è di natura esclusivamente psichica. È sempre richiesta documentazione integrativa, proveniente sia da strutture pubbliche che private, a sostegno di quanto attestato nel certificato medico.
Nell’ambito di ciascuna Azienda sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate degli accertamenti, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici in cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.
La commissione medica ASL procede all’esame delle domande di invalidità secondo l’ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. Il Dpr n.698/94 ha innovato, a far data dal 07.01.1995, tutte le procedure in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e di valutazione dell’handicap (L.104/92).
Le richieste di accertamento sanitario vanno presentate alle commissioni mediche delle ASL, allegando la certificazione medica necessaria. Con la medesima istanza l’interessato chiede alla competente Prefettura la concessione della provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta.
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
INVALIDI CIVILI – ASSEGNO MENSILE
Per gli invalidi civili che intendono percepire l’assegno mensile è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; – essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– avere il riconoscimento di un invalidità superiore al 74%;
– disporre di un reddito annuo personale non superiore a 4mila euro;
– essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.
L’assegno può essere erogato anche a persone di età compresa fra i 55 e i 65 anni di età anche se non iscritti alle liste speciali di collocamento. L’importo ammonta a circa 300 euro mensili per 13 mensilità; l’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. Inps, Inpdap ecc). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio). Dopo il sessantacinquesimo anno di età l’assegno viene trasformato in pensione sociale.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
Si ha diritto alla pensione di inabilità quando si verificano le seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’Inps, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
– anzianità assicurativa e contributiva di almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
È incompatibile con la pensione:
- l’attività lavorativa dipendente;
– l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
– l’iscrizione negli albi professionali.
La pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli compresi tra la decorrenza del pensionamento e la data di compimento dell’età pensionabile (che nel caso specifico per i lavoratori dipendenti resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni complessivi.
Per le pensioni di inabilità i cui titolari hanno al 31.12.1995 un’anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo aggiungendo tutti gli anni che mancano, fino ad arrivare all’età pensionabile di 60 anni, età fissata in generale, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
Se l’Inail liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione di inabilità non può essere pagata. Se però la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.
Questa normativa si applica dal 1° settembre 1995 anche alle pensioni già esistenti. Il pagamento di queste pensioni non viene però bloccato: esse continuano ad essere corrisposte agli interessati con “la cristallizzazione” dell’importo maturato al 1° settembre e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.
La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda oppure dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività oppure dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o per il tramite di uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori. I documenti richiesti per presentare la domanda sono:
- modulo di domanda (Inab.1) da richiedere a qualunque ufficio Inps o ad uno degli enti di patronato;
– modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio Inps;
– certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell’Inps.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
Pensione per ciechi civili assoluti
La pensione per ciechi civili assoluti è indipendente dall’età e richiede:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stato riconosciuto cieco assoluto;
– non disporre di un reddito annuo personale superiore a lire 12mila euro annue.
L’importo della pensione per ciechi civili assoluti ammonta a circa 350 euro per tredici mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto; circa 250 euro per tredici mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di ente pubblico).
Pensione per ciechi civili parziali
La pensione per cechi civili parziali è indipendente dall’età è richiede:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
– non disporre di un reddito annuo personale superiore a circa 12 mila euro an
L’importo della pensione per cechi civili parziali ammonta a Lire 395.060 per 13 mensilità.
Pensione per sordomuti
Per ricevere la pensione per sordomuti occorre:
- essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
– essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– non disporre di un reddito personale superiore a circa 12 mila euro annue;
– essere stato riconosciuto sordomuto. A
l compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale. L’importo della pensione ammonta a circa 300 euro per 13 mensilità.
Data: 02/02/2007
Fonte: Redazione
ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno di assistenza, che è concesso su domanda dell’interessato, può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità; non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o a quello di perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.
Dal 1° luglio 2000 l’assegno di assistenza è pari a circa 350 euro mensili. L’assegno non spetta:
- per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
– nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione.
L’assegno è incompatibile con l’assegno mensile corrisposto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa. L’assegno è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità o altra provvidenza venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato provinciale, può essere: – presentato agli sportelli della Sede dell’Inpsche ha respinto la domanda;
- inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
– presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento del ricorso stesso.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
Indennita di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è indipendente dall’età; per riceverlo occorre:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– avere il riconoscimento di un invalidità pari al 100%, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età;
– non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico).
L’importo ammonta a circa 400 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con l’accumulo di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, con la titolarità di una patente speciale ed è indipendente dal reddito in quanto erogata al solo titolo della minorazione.
Indennita mensile di frequenza
La legge 289/90 prevede la concessione di un’indennità mensile di frequenza in favore dei minori di 18 anni mutilati ed invalidi civili ai quali siano state riconosciute, dalle apposite commissioni mediche, persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minori sordomuti con una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore.
L’indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali previste per la concessione dell’assegno mensile agli invalidi civili e fruisce degli stessi meccanismi di perequazione.
L’indennità è concessa a seguito di domanda del legale rappresentante del minore alla commissione medica competente per territorio. Per ricevere l’indennità mensile di frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi occorre:
- non superare i diciotto anni di età;
– essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 589/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
– non disporre di un reddito annuo personale superiore a lire 6.557.200.
La concessione dell’indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata inoltre alla frequenza continua o anche periodica di:
- centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
– scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di frequenza deve essere inviato alla Prefettura di competenza ogni anno.
L’importo dell’indennità mensile di frequenza ammonta a circa 400 euro per 12 mensilità; l’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. Essa è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
Per ricevere l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti occorre:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stato riconosciuto cieco assoluto.
Questa indennità è indipendente dal reddito e dall’età. L’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ammonta a circa 600 euro mensili per 12 mensilità; essa è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
Indennità di accompagnamento per ciechi parziali
L’indennità speciale per i ciechi parziali è indipendente dall’età e dal reddito personale e richiede:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
L’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali ammonta a circa 60 euro per 12 mensilità. Essa è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
Indennita di comunicazione
Per ricevere l’indennità di comunicazione occorre:
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno;
– essere stato riconosciuto sordomuto, indipendentemente dall’età e dal reddito personale.
L’importo dell’indennità ammonta a circa 200 euro per 12 mensilità; essa è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori), mentre non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
Si ha diritto all’assegno ordinario di invalidità quando si verificano le seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’Inps, tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
– presenza di 260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda.
– essere assicurato presso l’Inps da almeno 5 anni.
L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possieda i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. In caso contrario, viene mantenuto in pagamento l’assegno di invalidità.
La riforma del sistema pensionistico prevede che l’assegno di invalidità è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
Nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto e l’interessato abbia bassi redditi, l’importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale, e comunque l’assegno non può superare l’importo del trattamento minimo. Nel calcolo del reddito annuo entro i quali è possibile ottenere le integrazioni devono essere calcolati:
- redditi soggetti all’Irpef (stipendi, pensioni, terreni fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
– trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.
Non si calcolano invece:
- casa di proprietà in cui si abita;
– redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri enti pubblici);
– redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e Cct, vincite e premi ecc.);
– pensioni di guerra;
– l’importo a calcolo dell’assegno di invalidità da integrare.
Se l’Inail liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’assegno di invalidità non può essere pagato. Se pero’ la rendita Inail e’ di importo inferiore all’assegno Inps, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1° settembre 1995 anche agli assegni già esistenti.
Il pagamento di questi assegni non viene pero’ bloccato: essi continuano ad essere corrisposti agli interessati con “la cristallizzazione” dell’importo maturato al 1° settembre e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o per il tramite di uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
Alla domanda è necessario allegare:
- modulo di domanda (IO1) da richiedere a qualunque ufficio Inps o ad uno degli enti di patronato;
– modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio Inps ;
– certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell’Inps.
Nel caso in cui la domanda di assegno ordinario di invalidità venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
Con circ. n. 10/93, il ministero dell’Interno ha chiarito le procedure da adottare al compimento della maggiore età di minori invalidi civili e sordomuti già titolari di prestazioni assistenziali.
Al compimento del 18° anno di età l’interessato deve presentare nuova specifica istanza all’Asl di competenza e il beneficio avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.
L’accertamento sanitario effettuato precedentemente, quale minore, non ha più, a quel punto, alcun valore. Anche il titolare d’indennità di accompagnamento, di pensione, di indennità speciale quale cieco ventesimista e di indennità di comunicazione deve presentare nuova, tempestiva, domanda al compimento della maggiore età. Per queste categorie il ministero dispone una visita di revisione dello stato invalidante e l’invalido che non avesse presentato nuova domanda, può avvalersi del riconoscimento su revisione d’ufficio.
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione
LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
La stessa legge finanziaria per il 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d’imposta, ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all’importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap.
Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova detrazione d’imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale
Per fare chiarezza sulla ricca normativa dedicata alle agevolazioni fiscali per i disabili, l’Agenzia della Entrate ha realizzato una guida sintetica ed efficace, completa di formulari e riferimenti utili. Per scaricare la guida in formato .pdf (290 Kb), clicca qui.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it
Data: 01/09/2008
Fonte: Redazione